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Pir, le ultime precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Dopo le linee guida del Mef, arrivano i chiarimenti sui Pir dell’Agenzia delle Entrate

Dopo le linee guida sul regime di non imponibilità introdotto dalla legge di bilancio 2017 pubblicate nel mese di ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di piani di risparmio a lungo termine – Pir, fornendo alcune risposte ad alcune criticità emerse nel confronto tra il Ministero dell’economia, l’Agenzia delle Entrate e le principali associazioni di categoria (Abi, Ania e Assogestioni).  Da rilevare che sono state confermate pienamente le interpretazioni di Assogestioni.

In particolare, è emerso che gli strumenti finanziari derivati sono ammessi nell’ambito del Pir solo a determinate condizioni. È stata segnalata, infatti, la possibilità di effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati solo attraverso Oicr Pir compliant. “In tal caso, l’investimento in strumenti derivati può essere effettuato nell’ambito della quota “libera” del 30% e unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati. Inoltre, ai fini della verifica della composizione degli investimenti del patrimonio in capo all’Oicr Pir compliant, è stato precisato che tali strumenti devono essere valorizzati al valore di mercato, in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa regolamentare propria degli Oicr” si legge sul sito di Assogestioni, che riprende la circolare dell’Agenzia.

Altra precisazione rilevante per gli operatori riguarda poi la possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo in caso di dismissione degli investimenti in alternativa al costo medio annuo previsto dalla normativa specifica.

28/02/2018 | Categorie: Imprese e Pir Firma: Redazione