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Nel rischio demografico la natura assicurativa delle polizze unit linked

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La Cassazione torna sul punto dopo che sia le Sezioni Unite civili, sia la Corte di Giustizia Europea si erano pronunciate in merito negli anni scorsi: le polizze unit linked sono impugnabili e pignorabili? L’ordinanza 9418 del 9 aprile 2024 attesta la natura assicurativa delle polizze unit linked e non di mero strumento finanziario.

Il tratto qualificante della polizza unit linked, come affermato recentemente dalla Cassazione, riguarda la centralità del rischio demografico dello strumento. Infatti, se il rischio demografico non è trascurabile e la polizza prevede una prestazione dell’assicuratore al verificarsi dell’evento assicurato, il beneficio non può essere completamente annullato o ridotto significativamente a causa della diminuzione del valore degli investimenti effettuati dall’assicuratore con il denaro ricevuto come premio.

La sentenza risolve un dibattito che si trascinava da diversi anni su questo argomento e che è di grande importanza per il settore, poiché confermare la natura assicurativa della polizza unit linked implica l’applicabilità completa della normativa relativa ai contratti di assicurazione sulla vita. In particolare, ciò riguarda l’articolo 1923 del codice civile, il quale stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario sono al riparo da pignoramenti e sequestri.

Il caso

Nel 2020, un uomo stipulava tramite una banca una polizza unit linked che offriva una copertura assicurativa sulla vita della moglie, designandola insieme alla figlia come beneficiarie. Dopo la morte dell’uomo, la coniuge divenne l’intestataria della polizza e decise di riscattarla. Tuttavia, si accorse che il valore della polizza era notevolmente inferiore ai premi versati e quindi chiese al Tribunale di dichiarare il contratto nullo, sostenendo che mancava la volontà del contraente e che la polizza, considerata uno strumento finanziario, doveva essere preceduta da un contratto quadro scritto. Il Tribunale non riconobbe la natura assicurativa del contratto, classificandolo invece come intermediazione finanziaria, e stabilì che la banca aveva violato l’obbligo di valutare la situazione finanziaria e la propensione al rischio del cliente. Questa decisione fu ribaltata in appello e la controversia è stata portata davanti alla Corte di Cassazione per un’ulteriore valutazione.

I 3 scenari condivisi dalla Cassazione

La polizza unit linked è da considerarsi dotata di contenuto previdenziale a meno che sul beneficiario della polizza gravi il rischio di perdita dell’intero capitale versato dal contraente all’assicuratore in caso di andamento borsistico negativo dei titoli nei quali il premio è stato investito, oppure nel caso di rischio di ricevere un indennizzo irrisorio. La Cassazione ha fornito un riferimento con tre scenari:

  • polizza guaranteed unit linked che garantiscono al beneficiario la restituzione dell’intero ammontare versato all’assicuratore, prevedendo la possibilità di una maggiorazione, anche minima.
  • polizza partial guaranteed unit linked che restituiscono al beneficiario una garanzia solo parziale della restituzione dei premi versati.
  • polizza unit linked pura, nella quale la prestazione dovuta dall’assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante la polizza al momento in cui si verifica l’evento in relazione al quale la polizza è stata stipulata (morte o esistenza in vita).

Si evince, quindi che in presenza di rischio demografico, le polizze verranno trattate a tutti gli effetti secondo la normativa relativa ai contratti di assicurazione sulla vita e, pertanto, non sono soggette a pignorabilità e impugnabilità. I tre casi delineati dalla Cassazione nei giorni scorsi delineano altresì lo scenario di riferimento nella restituzione del capitale in presenza di garanzie totali o parziali, nel caso in cui si verifichi l’andamento negativo dei titoli nei quali il premio è stato investito.

12/04/2024 | Categorie: Assicurazioni , Consulenza Patrimoniale , Finanza personale Firma: Redazione