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Il Fondo Interbancario di tutela dei depositi

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Il Fondo Interbancario di tutela dei depositi è un istituto privato, al quale aderiscono le banche italiane e le filiali nazionali dei gruppi stranieri, che si propone di rimborsare, in caso di fallimento di una banca iscritta (ad oggi 303), la somma, fino ad un massimo di  103.291,38 €, dei seguenti investimenti:

·          Depositi bancari (tranne quelli indicati più in basso) per un controvalore pari a 103.291,38€ per ciascun intestatario (se il conto è contestato si sale, difatti, a 206.582,76)
·          Assegni circolari ed altri titoli ad essi assimilabili
·          Certificati di deposito ma solo se nominativi e non quelli al portatore
·          Conti correnti cifrati purchè il titolare dimostri di essere il legittimo proprietario
·          i Crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa

La somma indicata riguarda ciascun cliente e, se si hanno conti su più banche, ciascuna banca. Nell’eventualità di un fallimento i primi 20mila euro saranno rimborsati nei primi tre-nove mesi mentre la restante parte in un tempo stabilito dal liquidatore della banca.

NON sono coperti i seguenti investimenti:

·          Azioni, obbligazioni e altri strumenti di investimento emessi dalla banca. Si precisa che tutti gli strumenti finanziari (fra cui azioni e obbligazioni) contenuti nel deposito titoli non sono assolutamente intaccati da un’eventuale insolvenza della banca; questi, infatti, non fanno parte del patrimonio della banca che si limita, quindi, a custodirli e, in caso di liquidazione, verrebbero restituiti al cliente.

·          I Pronti contro Termine. Questi prodotti vedono l’intermediario bancario vendere determinati titoli al cliente e si impegna a riacquistarli a un prezzo e a una scadenza predeterminata. Nel momento in cui la banca è sottoposta ad amministrazione controllata non ha più alcun obbligo di riacquisto e il risparmiatore si ritrova la piena proprietà dei titoli stessi. Occorre, quindi, considerare quale sia il reale sottostante di questa operazione perché fosse rappresentato da titoli della stessa banca non avrebbero alcun valore.

·          Le Obbligazioni e i Crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli

·          Il Capitale sociale e le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca

·          Le seguenti tipologie di deposito:
§          Riconducibili a operazioni per le quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dal codice penale (riciclaggio e impieghi di denaro di provenienza illecita)
§          Delle amministrazioni dello Stato e di tutti gli enti pubblici territoriali e locali
§          Effettuati dalla banca stessa in nome e per conto proprio
§          Effettuati dalle Compagnie di assicurazione, dagli OICR, da altre società dello stesso gruppo bancario e dalle società finanziarie
§          Anche effettuati per interposta persona ma riconducibili ai componenti degli organi sociali della banca stessa o a soci che detengano almeno il 5% del capitale
§          Per i quali il depositante ha ottenuto, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria
§          Relativi a fondi rimborsabili al portatore

 

Per l’elenco completo delle banche iscritte al fondo, e per maggiori informazioni in merito, si consiglia di visitare il seguente sito www.fidt.it/banche_cons/banche_consorziate.htm

08/10/2008 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Jonathan Figoli