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Strumenti di calcolo pensionistico in dotazione al Promotore Finanziario? Facciamo un test verità

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Si verifica più spesso di quanto non si creda  che il Cliente, nel corso della trattativa esibisca il proprio estratto conto contributivo rilasciatogli on line dall’ INPS e chieda al Promotore Finanziario di indicargli almeno approssimativamente (dato il gran numero di variabili presenti nelle procedure di calcolo) sia l’entità delle coperture pensionistiche attese, che il momento più prossimo del pensionamento (giorno,mese ed anno), possibilmente anticipato rispetto alla canonica età pensionabile.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il Promotore fa ricorso allo speciale strumento di calcolo pensionistico in dotazione, fornitogli dalla Casa Mandante, ove inserisce diligentemente tutti gli elementi anagrafici, lavorativi, contributivi e retributivi e   concorda con il Cliente la misura di taluni parametri di calcolo discrezionali che entrano nelle procedure di determinazione dell’importo della pensione spettante ad un certo momento (dalla previsione del  tasso della inflazione, a quello della dinamica salariale, ed a quello della misura sia dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni prossimo venture (PIL) che dell’indice Istat di rivalutazione delle retribuzioni pregresse (quota A,B e C della pensione).

Al termine dell’operazione, comunicherà i risultati espressi dallo strumento di calcolo in dotazione, affermando ad esempio che “ ipotizzando la prosecuzione ininterrotta della attività attuale, ……a partire dal luglio 2019 si avrà diritto ad una pensione di anzianità dell’importo di euro……., con uno “scoperto previdenziale”  rispetto all’ultima retribuzione percepita pari al…% …”.
Tale “scoperto” naturalmente dovrà essere integrato attraverso il ricorso ad adeguati interventi di ordine assicurativo/finanziario o solo assicurativo o solo finanziario, a seconda della particolare situazione complessiva del Cliente. 

E’ appena il caso di considerare che la suddetta operazione sostanzia un vero e proprio “servizio di consulenza” aggiuntivo, la cui estrema rilevanza è data sia dal valore propedeutico della indicazione suddetta  (che innesca e propizia  immediate ed adeguate proposta di  interventi di integrazione assicurativo/finanziaria, che dal fatto che – ove la si omettesse – la conclamata “globalità”  della consulenza (ovvero di una consulenza effettivamente a 360°) sarebbe soltanto millantata e velleitaria.
E’ evidente che la bontà di un tal “servizio” dipende  unicamente dalla affidabilità delle informazioni fornite, la quale è la “madre” di due concomitanti e complementari elementi: il rigore scientifico delle procedure seguite e il costante aggiornamento degli strumenti in dotazione alla evoluzione normativa.

Oggi il mercato sforna  una molteplicità di tali strumenti di calcolo pensionistico, e le Case Mandanti si sforzano di dotare la propria Rete di Vendita di prodotti a più elevata valenza qualitativa, anche nell’ interesse del Cliente cui intendono offrire il miglior servizio di consulenza possibile.

Peraltro, non calza il parallelo fucile da caccia di qualità  / abilità del cacciatore in quanto  nella fattispecie, il Promotore Finanziario si affida al calcolatore le cui procedure non conosce e nelle quali non entra e non partecipa,  confidando soprattutto nel senso di responsabilità di chi è preposto a garantire che il risultato sia conferito secondo scienza e coscienza: una “padella” del cacciatore  non fa tanti danni quanto una errata informazione del Promotore circa le coperture pensionistiche attese dal Cliente.

E’ nell’ottica puramente costruttiva (“ad adiuvandum” direbbero i latini) –   tesa cioè a confermare che il Promotore Finanziario  lavora con i mezzi migliori che ci siano    che si propone un test verità (una specie di esame finestra) che richiede  solo qualche minuto al Promotore che si sente di “provare” e che consiste nell’inserire pochi dati anagrafici, contributivi e retributivi (almeno quelli degli ultimi 10 anni) contenuti nell’ estratto conto/tipo nel proprio strumento di calcolo e nel confrontare i risultati ottenuti dal calcolatore in dotazione,  con quelli ottenuti della gestione “manuale”  e non “automatica” della fattispecie considerata. Per giunta, si tratta di elementare caso di mono-tipologia contributiva secondo il metodo retributivo, dalle cui procedure è stato opportunamente  escluso ogni elemento discrezionale,  proprio perchè il percorso e le basi di calcolo siano  eguali per tutti (perchè fornite dalla normativa vigente)  e conducano quindi ad una identica conclusione.

Il risultato non vi trova d’accordo e non vi convince? Bene, provate a seguirci passo passo nella procedura indicata scaricando il file word qui sopra, e se comunque la differenza è rilevante (+ del 5%) , parlatene con il Vostro Manager che solleverà la questione nelle sedi opportune per gli immediati provvedimenti.

I due risultati sono sovrapponibili? Benissimo, andate forti così. E non  dimenticate, la matematica (e la previdenza) non sono delle opinioni….!.   

 

dr. Domenico Attardi, Esperto Previdenziale       

05/02/2009 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione