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Applicazione della Mifid: quali conseguenze per il Promotore? Parte seconda

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Il tema delle conseguenze sull’attività di promozione finanziaria a seguito dell’ introduzione della Mifid, un vero e proprio big bang normativo, è sempre di stretta attualità e oggi più che mai ci tengo a riprendere quanto scritto nell’articolo del 23 febbraio “Applicazione della Mifid:quali conseguenze per il promotore?” di cui consiglio vivamente una lettura.

A distanza di diversi mesi dalla stesura di quell’articolo e, soprattutto, a più di un mese dalla fatidica data del 30 giugno nella quale l’applicazione della normativa Mifid è divenuta a tutti gli effetti pienamente operativa (anche se l’utilizzo del condizionale non sarebbe propriamente fuori luogo…) ritornano strettamente di attualità le considerazioni fatte in particolar modo riguardo alla potestà del rapporto con il cliente.

Ovviamente a livello giuridico il Promotore Finanziario è quella persona fisica preposta a mettere in contatto il cliente con la Banca (o la Sim) che ne diventa a tutti gli effetti proprietaria della relazione. Questo non ha mai impedito al Promotore di essere riconosciuto come il vero collante di questa relazione e di esserne riconosciuto, anche dall’intermediario stesso, il vero e proprio responsabile.

Fonti fidate ci hanno segnalato come, ovviamente senza voler generalizzare, ma in alcune importanti realtà, dove i numeri di clientela hanno superato i livelli di break even desiderati,  si cominci a mettere in discussione questo ruolo di centralità del Promotore Finanziario non solo facendo interamente ricadere economicamente sul Promotore l’applicazione della disciplina degli inducements che comporta un minor pagamento delle fee da parte del cliente (che, quindi, alla fine non va a discapito della banca) ma arrivando a dire che su determinati clienti o su determinati prodotti le fee di management non saranno più riconosciute.

Questo, cercando di buttare lo sguardo oltre al proprio naso, vuol dire che determinati intermediari stanno facendo capire, magari in modo non esplicito, al Promotore Finanziario, che “queste sono le nostre regole, se vuoi fregiarti del nostro marchio questi sono i tuoi (risicati) tornaconti altrimenti tanti saluti e grazie intanto il rapporto con il cliente lo gestiamo noi direttamente” senza tenere minimamente in considerazione il vero ruolo di vicinanza al cliente del Professionista della Finanza.

Dall’altra parte, come una sorta di Goodnews reportiana, segnaliamo come in altre realtà che, alla data del primo novembre, avevano deciso di non richiedere l’autorizzazione al servizio di investimento proprio della Consulenza in materia di investimenti finanziari (ovviamente per non dover rispondere a tutte le responsabilità che la normativa impone all’intermediario nei confronti del cliente stesso) stiano facendo marcia indietro, organizzandosi per lo svolgimento dell’attività di Consulenza, proprio grazie alla forte richiesta dei propri Promotori Finanziari che si sono battuti per aver riconosciuta la propria professionalità in materia.

07/08/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Jonathan Figoli