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Accensione di un finanziamento o acconto sulla liquidazione? Meglio la seconda

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Utile alternativa al ricorso ad un prestito in caso di spese impreviste,  può essere rappresentato dall’anticipo sul TFR o acconto sulla liquidazione che può permettere di far fronte a mutui sulla prima casa, spese mediche o esigenze personali d’altra natura non preventivate. 

I lavoratori dipendenti del settore privato possono avanzare richiesta di acconto al proprio datore di lavoro per ottenere questa forma di finanziamento mentre la situazione risulta essere differente per il settore pubblico: la norma sugli anticipi della liquidazione vale in questo caso per gli assunti a tempo determinato a partire dal 30 maggio 2000 e a tempo indeterminato dal gennaio 2001. Gli altri operatori del pubblico impiego ricadono sotto al precedente regime del “trattamento di fine servizio” che non prevede l’anticipo di somme da parte del lavoratore.

Per quali spese si può richiedere un’anticipazione? Analizziamole una ad una.

Acquisto casa
In questo caso non ha rilevanza ai fini della concessione dell’anticipo che si tratti dell’abitazione del lavoratore, della moglie o dei figli (anche non a carico), così come non ha alcuna rilevanza che la casa da acquistare sia vicina al luogo di lavoro del dipendente.

Ristrutturazione prima casa
Che devono essere, però, relativi alla prima casa di abitazione e relativi a taluni interventi (regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) documentati con  atti notarili

Spese sanitarie
Per ottenere l’anticipo è necessario in questo caso che la struttura sanitaria pubblica accerti la necessità e la delicatezza dell’intervento, da un punto di vista sanitario ed economico. Non è rilevante che il trattamento sanitario possa o meno essere praticato anche nelle strutture pubbliche, tanto meno che il lavoratore abbia preventivamente pagato le cure: non è richiesto che si presentino fatture o preventivi, per quanto risulti in ogni caso opportuno fornirli.

La richiesta di liquidazione anticipata deve rispondere però ad alcuni fondamentali requisiti, valevoli sia nel caso in cui si sia aderito ai fondi pensione sia se il Tfr sia rimasto in azienda. Il lavoratore dovrà aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda ( che diventano otto anni di permanenza alle forme di previdenza complementare indipendentemente dal luogo di lavoro) prima di poter far richiesta di anticipo (a meno che non si tratti di spese mediche documentate nel caso si sia aderito alla previdenza complementare dove non è richiesta alcuna anzianità) e l’importo non superi il 75% del montante per i fondi pensione ed il 70% di quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto maturato al momento della domanda per il Tfr rimasto in azienda

Nel caso dei fondi pensione la richiesta può essere ripetuta più volte anche per “ulteriori esigenze degli aderenti”, passati otto anni dalla prima per un importo non superiore al 30% dell’accantonamento stesso. 

Dal 2000 poi, l’anticipo può essere concesso durante i periodi di congedi parentali e formativi. Nel caso in cui il Tfr sia rimasto in azienda però il datore di lavoro provvederà ad anticipare l’importo, a meno che il numero dei lavoratori che abbiano inoltrato una domanda analoga superi il 10% dei dipendenti che ne abbiano titolo o, comunque, il 4% del totale dei dipendenti.

Nella gestione del “Trattamento di Fine Rapporto”, risultano esserci particolari vantaggi per chi ha optato per la destinazione un fondo di previdenza complementare per i quali la richiesta di anticipo della prestazione risulta essere particolarmente conveniente soprattutto dal punto di vista fiscale in quanto le somme percepite saranno gravate da un’aliquota agevolata che va dal 9 al 15% per le spese mediche al 23% degli altri casi mentre sarà la tassazione separata (aliquota media irpef degli ultimi 5 anni) a erodere le richieste di anticipo del TFR lasciato presso l’ azienda.

19/11/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Jonathan Figoli