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Investimenti – Consob, novità in materia di trasparenza

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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato all’interno della newsletter settimanale alcune novità relative agli elenchi per gli adempimenti degli obblighi di trasparenza e transaction reporting. Ecco il testo integrale:

La Consob ha aggiornato l’elenco dei canali utilizzati dagli intermediari per l’adempimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione e di transaction reporting previsti dalla direttiva Mifid (Markets in financial instruments directive).

La direttiva Mifid stabilisce, come noto, obblighi di trasparenza pre-negoziazione e post- negoziazione per le azioni trattate nei mercati regolamentati europei.

Questo regime di trasparenza è stato esteso con il regolamento Consob n. 16191/2007 in materia di mercati agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Inoltre, la direttiva Mifid prevede l’obbligo di comunicare alla Consob le informazioni sulle operazioni concluse in strumenti finanziari ammessi a negoziazione in mercati regolamentati europei (transaction reporting).

La Consob ha quindi fornito i necessari chiarimenti applicativi i) sul regime di pubblicazione, ii) sul consolidamento delle informazioni pre e post- negoziazione e iii) sul regime di transaction reporting cui sono tenuti i soggetti abilitati ad almeno uno dei servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera a) (negoziazione per conto terzi) e/o lett. b) (esecuzione di ordini per conto dei clienti) del Testo unico della finanza – Tuf con la Comunicazione n. 9085378 del 1° ottobre 2009.

In ottemperanza a quanto previsto dall’attuale normativa, i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione ed i soggetti abilitati hanno comunicato alla Consob il canale utilizzato ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti.

Infatti il regolamento mercati della Consob prevede, in tema di trasparenza post negoziazione, che i soggetti abilitati possano servirsi dei vari canali ovvero:

i) strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;

ii) strutture di un soggetto terzo;

iii) dispositivi propri.

La normativa sul transaction reporting prevede inoltre che le comunicazioni possano essere effettuate o dai diretti interessati o tramite un soggetto terzo che agisce per loro conto. Tale soggetto può anche non essere un intermediario e, in tale caso, deve essere autorizzato dalla Consob.

Sulla base delle comunicazioni pervenute la Commissione ha pertanto aggiornato:

l’elenco dei canali utilizzati dai soggetti abilitati per l’adempimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione con l’indicazione, per ciascun canale, del gestore, dell’indirizzo internet e del numero di soggetti che ne hanno scelto l’utilizzo (artt. 30, c.5 e 34, c.5 del regolamento mercati);

l’elenco dei canali utilizzati per l’adempimento degli obblighi di transaction reporting (art. 23 del regolamento mercati).

L’elenco dei canali utilizzati per l’adempimento degli obblighi di transaction reporting si differenzia da quello precedentemente pubblicato sul sito della Consob per quanto riguarda:

i) il trasferimento del contratto di fornitura del servizio Mifid da Bit Market Services spa a Borsa Italiana spa a seguito della riorganizzazione interna al London Stock Exchange Group;

ii) il cambio di denominazione sociale da Kedrios spa a Xchanging Italy spa a seguito di fusione tra AR Enterprise Srl e Kedrios spa;

iii) l’inserimento – tra i canali utilizzati – di Bankadati Servizi Informatici.

Gli elenchi aggiornati sono disponibili sul sito www.consob.it, nella sezione "Mercati"

  

19/10/2014 | Categorie: Investimenti Firma: Redazione