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Finanza personale

Polizze vita, quel rischio indigesto al legislatore

Le particolari caratteristiche dei prodotti finanziari assicurativi hanno spinto il legislatore italiano ad assoggettare alla disciplina dettata dal TUF, e dai relativi regolamenti attuativi emanati dalla Consob, l’offerta e la distribuzione degli stessi. Ciò ha posto operatori e interpreti davanti alla necessità di declinare le concrete modalità di applicazione di tale set di regole e di ricercare una soluzione ai numerosi problemi interpretativi discendenti dal mancato coordinamento, e spesso dalla sovrapposizione, della normativa dettata dal TUF con quella dettata dal Codice delle Assicurazioni e dai provvedimenti attuativi di tali testi normativi. 

La giurisprudenza, al contempo, ha avuto modo di occuparsi di numerose tematiche legate a tali prodotti.
 
L’esistenza di un rischio finanziario in capo al contraente ha determinato il sorgere di un intenso dibattito giurisprudenziale e dottrinario avente ad oggetto l’effettiva riconducibilità di tali prodotti nel novero delle polizze di assicurazione sulla vita.
Storicamente al contratto di assicurazione sulla vita è stata attribuita funzione eminentemente previdenziale: il contratto cioè doveva determinare la traslazione del rischio dal contraente alla compagnia ed assicurare quindi al primo (o ai beneficiari dal medesimo designati) la percezione di una somma.
Differiscono, com’è evidente, da tale “modello” le polizze linked le quali, di norma, addossano – totalmente o anche solo parzialmente – al cliente il rischio connesso all’andamento del sottostante e non offrono alcuna garanzia di prestazione. 
Tali peculiarità hanno, come detto, dato luogo a un vivace dibattito all’esito del quale sono individuabili alcuni orientamenti:
a) un primo orientamento afferma che la funzione previdenziale del contratto assicurativo deve essere rintracciata nell’esistenza in capo alla compagnia di un significante rischio demografico;
b) secondo altri autori, laddove il rischio finanziario sia posto in capo al cliente, il contratto non può considerarsi “assicurativo”;
c) si contrappone a tale ultimo orientamento, l’opinione secondo cui invece l’esistenza del rischio finanziario in capo al contraente non è dirimente al fine della qualificazione del contratto in quanto sia il Codice delle Assicurazioni Private, sia la normativa attuativa dello stesso ammettono l’esistenza di polizze linked nelle quali il rischio sia interamente a carico del contraente;
d) ancora non manca chi sostiene che rischio demografico e rischio finanziario sono indipendenti e che quindi il contratto può configurarsi come assicurativo solo laddove la compagnia si impegna a corrispondere un determinato importo anche laddove il valore del sottostante sia pari a zero;
e) infine vi è chi ritiene che il codice civile non attribuisce al contratto assicurativo una funzione previdenziale e quindi non ha senso discutere si rischio demografico o di chi debba sopportare il rischio finanziario: tutte le polizze linked, indipendentemente da come sono costruite, sono quindi valide. 
Più stringente è invece l’orientamento formatosi in giurisprudenza. I giudici italiani, infatti, nella maggioranza dei casi hanno ritenuto che i prodotti finanziari assicurativi siano prodotti a natura mista, finanziaria ed assicurativa e che le norme ad essi applicabili vadano individuate sulla base della componente prevalente, da individuarsi caso per caso. In tale ottica una grande considerazione è stata attribuita dalla giurisprudenza alla sussistenza di un effettivo rischio demografico ed alle caratteristiche della polizza (modalità di pagamento del premio e dell’indennizzo, durata, ecc). 
 
Le indicazioni che vengono dalla giurisprudenza dunque costituiscono un importante punto di partenza per la costruzione dei prodotti linked, nell’ottica di mitigare il rischio di riqualificazione degli stessi. Tali riflessioni appaiono particolarmente rilevanti anche in relazione ad un ulteriore tema di grande rilevanza: l’impignorabilità ed insequestrabilità dei prodotti finanziari assicurativi. 
 
A cura di Silvia Colombo.
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