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Tassazione delle stock option

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Nel corso degli ultimi anni molte società quotate hanno avviato, sotto forme diverse, piani di azionariato rivolti ai propri amministratori, dirigenti e, più in generale, ai propri lavoratori dipendenti, nonché, in taluni casi, ad altri collaboratori delle società . Nella prassi, questi piani, definiti genericamente come piani di stock option, sono stati attuati attraverso le modalità previste dal codice civile per l’attribuzione di azioni ai dipendenti (artt. 2349 e 2441, comma 8), mentre più raramente si è fatto ricorso alla vendita di azioni proprie ovvero di società controllanti o controllate. Per le offerte rivolte agli amministratori non dipendenti ed a collaboratori delle società non legati da rapporti di lavoro subordinato, l’attribuzione di azioni è stata operata attraverso aumenti di capitale ex art. 2441, comma 5, ovvero attraverso la vendita di azioni proprie o di società controllanti o controllate.

Le stock option hanno goduto di un regime fiscale agevolato, disciplinato dall’articolo 51, comma 2, lettera g bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 e successive modificazioni, consistente nella esclusione da imposizione in capo al lavoratore dipendente del reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo. Detto regime, introdotto dal decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 29, del decreto legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Il reddito escluso da imposizione è costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta e che le partecipazioni possedute dal dipendente rappresentino una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale della società non superiore al 10 per cento.
Ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 51 del TUIR, per usufruire dell’agevolazione fiscale devono ricorrere congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

A. che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;

B. che al momento in cui l’opzione è esercitabile la società risulti quotata in mercati regolamentati;

C. che il beneficiario mantenga almeno per i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Non verificandosi tali condizioni, la differenza  tra  il  valore  delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di  opzione  e  l’ammontare  corrisposto  dal  dipendente  concorre  a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente. L’articolo 82, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 26 agosto 2008, n. 133, ha previsto l’abolizione del suddetto regime agevolato.
In particolare, la citata disposizione ha disposto l’abrogazione della lettera g bis) contenuta nel citato comma 2 dell’articolo 51 del Tuir; di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.

Il relativo compenso in natura deve essere assoggettamento a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. A tale fine, il datore di lavoro dovrà cumulare il compenso in natura derivante dall’esercizio delle opzioni con la retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta l’assegnazione delle azioni.
In caso di incapienza dei contestuali pagamenti in denaro sui quali il datore di lavoro possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da operare, il dipendente sarà tenuto a versare al datore di lavoro l’ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non sia stata operata, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni ricevute sarà assoggettata a tassazione quale capital gain, ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del TUIR con l’aliquota del 12,50 per cento. Al riguardo, si ricorda che ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile deve essere assunto nel costo di acquisto delle azioni il valore assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. L’eventuale minusvalenza realizzata, determinata secondo i medesimi criteri applicabili per le plusvalenze, è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell’ambito del regime del risparmio amministrato ovvero della dichiarazione.

Da ultimo si fa presente che nessuna modifica è stata invece apportata alla disciplina fiscale delle azioni assegnate alla generalità dei dipendenti di cui all’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR.
Pertanto, rimane ferma l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del valore delle azioni offerte ai dipendenti a condizione che le azioni:

1. siano offerte alla generalità dei dipendenti;

2. abbiano un valore complessivamente non superiore ad € 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;

3. non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.

Ovviamente, nel caso di assegnazione gratuita delle azioni, all’atto della successiva cessione l’intero importo del corrispettivo percepito continua a configurarsi come plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. L’articolo 82, comma 24, del decreto legge n. 112 del 2008 disciplina la decorrenza della disposizione che abroga il regime delle  stock option. Il comma 24 prevede che detta abrogazione “si applica in relazione alla azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
In proposito si precisa che la data di assegnazione delle azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo. Il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà.

Quindi, diversamente dalla parte vincolata (il datore di lavoro) che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, l’opzionario (il dipendente) per l’esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo. Pertanto, deve ritenersi che le azioni riservate al dipendente rientrino nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione.
L’abrogazione del regime fiscale agevolato delle stock option opera, quindi, anche in relazione ai piani già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 giugno 2008). Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, il regime fiscale agevolato continua, invece, ad applicarsi alle azioni già assegnate alla predetta data. La legge n. 133 del 2008 di conversione del citato decreto legge n. 112 ha modificato anche il regime di imponibilità ai fini previdenziali delle azioni assegnate ai dipendenti.

In particolare, il comma 24 bis dell’articolo 82 in commento, inserito in sede di conversione, ha integrato quanto già disposto dall’articolo 27 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
Al comma 4 del citato articolo 27, che individua le somme ed i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti che si considerano esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi, sono stati ora aggiunti alla lettera g bis) “i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option “, i quali, pertanto, non saranno assoggettati a prelievo ai fini previdenziali.

Anche tale disposizione, ai sensi del successivo comma 24- ter dell’articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, ha efficacia con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
Le stock option attribuite a promotori finanziari non legati da rapporto di lavoro subordinato, non rientrando nelle previsioni degli artt. 2349 e 2441, comma 8, può essere realizzata o tramite aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6, ovvero attraverso la vendita di azioni proprie o di società controllanti e controllate.

Nell’ipotesi di emissione di nuove azioni ex art. 2441, la competenza a deliberare l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione spetta all’assemblea, chiamata a valutare l’interesse sociale e a determinare il prezzo di emissione delle azioni. In alcuni casi, avallati dai Tribunali competenti in sede di omologa, si è anche riscontrato che, ferma restando la necessità di una delibera assembleare in merito all’esclusione del diritto di opzione ed al prezzo di emissione comprensivo del sovrapprezzo, l’assemblea ha delegato ex art. 2443 cod. civ. il Consiglio di Amministrazione a deliberare, entro il periodo massimo di cinque anni, in una o più volte gli aumenti di capitale entro i limiti quantitativi prefissati dall’assemblea stessa.
Per questa categoria la tassazione rimane ancora favorevole, in quanto a mio parere la plusvalenza realizzata attuando la stock option è assoggettata all’imposta sui capital gain, in genere quella sulle partecipazioni non qualificate dell’art.67 comma 1 lettera c-bis) del TUIR, con conseguente aliquota fissa del 12,5% .

27/10/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli