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Sicav

 Società di investimento a capitale variabile. Insieme a fondi comuni di investimento costituiscono gli OICR. Ai sensi del Testo Unico della Finanza la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle Sicav quando ricorrono le seguenti condizioni:

 
a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità;
e) i titolari di partecipazioni abbiano requisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo;
f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.
f-bis) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste;
f-ter) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.
 
La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina:
a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;
b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.
 
La Banca d’Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati. I soci fondatori della Sicav debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato. La denominazione sociale contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile Sicav. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società.Non sono ammessi i conferimenti in natura.
 
La Sicav può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d’Italia, sentita la
Consob. La Sicav può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio. Nel caso di Sicav multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.
 
Le Sicav autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.  La Banca d’Italia comunica alla Consob l’iscrizione all’albo delle Sicav. 
 
Il capitale della Sicav è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi del Testo Unico della Finanza. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. Le azioni della Sicav possono essere nominative o al portatore a scelta del sottoscrittore. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

Lo statuto della Sicav indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonché la periodicità con cui le azioni della Sicav possono essere emesse e rimborsate. Lo statuto della Sicav può prevedere:

a) limiti all’emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;
c) l’esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;
c-bis) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l’attribuzione e l’esercizio dei diritti sociali è comunque subordinata al possesso di almeno un’azione,.
 
La Sicav non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio né acquistare o comunque detenere azioni proprie.
 

  

15/12/2013 | Categorie: Nozioni e personaggi Firma: Redazione