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Promotori finanziari e l’attività di mediazione del credito
La CONSOB, chiamata a rispondere ad alcuni quesiti in merito alla possibilità per i promotori finanziari di svolgere anche l’attività di mediatore creditizio ha, recentemente, affermato la compatibilità tra le due attività ed ha fornito dei chiarimenti in proposito. L’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che l’attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti da parte delle banche o di intermediari finanziari sia riservata ai soli soggetti iscritti in apposito albo.
In attuazione della suddetta disposizione il DPR 28 luglio 2000. n. 287, all’articolo 2 dispone che è mediatore creditizio, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche ed intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Anche per i promotori finanziari è richiesta l’iscrizione in un apposito Albo, denominato “Albo unico nazionale dei promotori finanziari” (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).
Secondo quanto stabilito dal medesimo art. 31, al comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”.
Per giungere all’affermazione della compatibilità tra le attività di “mediatore creditizio” e “promotore finanziario”, la CONSOB ha preso spunto dal disposto dell’art. 16 della L. n. 108/1996, nel quale si stabilisce:
a) che “L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali” (comma 5); e
b) che “Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all’albo… e alle imprese assicurative” (comma 8).
La CONSOB ha poi argomentato che la figura professionale del mediatore creditizio presenta delle analogie con quella del broker assicurativo. Pertanto, poiché la stessa CONSOB, con riguarda a quest’ultima figura aveva già ritenuto esistente la compatibilità con l’attività di promotore finanziario, tale compatibilità non può non sussistere, a rigor di logica, anche nel caso dell’analoga figura di mediatore creditizio.
Per quanto riguarda il Registro delle imprese, il promotore finanziario potrà presentare domanda di iscrizione in detto Registro indicando come requisito la sola iscrizione all’Albo nazionale dei promotori finanziari e non anche all’Albo istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi Potrà altresì denunciare l’esercizio di entrambe le attività con la sola iscrizione nell’Albo unico nazionale dei promotori finanziari.