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Promotori finanziari e l’attività di mediazione del credito

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La CONSOB, chiamata a rispondere ad alcuni quesiti in merito alla possibilità  per i promotori finanziari di svolgere anche l’attività di mediatore creditizio ha,  recentemente, affermato la compatibilità tra le due attività ed ha fornito dei  chiarimenti in proposito.  L’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che l’attività di  mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti da parte delle  banche o di intermediari finanziari sia riservata ai soli soggetti iscritti in  apposito albo.

In attuazione della suddetta disposizione il DPR 28 luglio 2000. n. 287,  all’articolo 2 dispone che è mediatore creditizio, colui che professionalmente,  anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche  attraverso attività di consulenza, banche ed intermediari finanziari determinati  con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto  qualsiasi forma. 
Anche per i promotori finanziari è richiesta l’iscrizione in un apposito Albo, denominato “Albo unico nazionale dei  promotori finanziari” (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998).

Secondo quanto stabilito dal medesimo art. 31, al comma 2, del D.Lgs. n.  58/1998 È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente,  agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. L’attività di  promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”.
 Per giungere all’affermazione della compatibilità tra le attività di “mediatore  creditizio” e “promotore finanziario”, la CONSOB ha preso spunto dal disposto  dell’art. 16 della L. n. 108/1996, nel quale si stabilisce:
a) che “L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile con lo  svolgimento di altre attività professionali” (comma 5); e
b) che “Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli  intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all’albo… e alle imprese  assicurative” (comma 8).
La CONSOB ha poi argomentato che la figura professionale del mediatore  creditizio presenta delle analogie con quella del broker assicurativo. Pertanto,  poiché la stessa CONSOB, con riguarda a quest’ultima figura aveva già ritenuto esistente la compatibilità con l’attività di promotore finanziario, tale  compatibilità non può non sussistere, a rigor di logica, anche nel caso  dell’analoga figura di mediatore creditizio.
 Per quanto riguarda il Registro delle imprese, il promotore finanziario potrà  presentare domanda di iscrizione in detto Registro indicando come requisito la  sola iscrizione all’Albo nazionale dei promotori finanziari e non anche all’Albo  istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi Potrà altresì denunciare l’esercizio di entrambe le attività con la sola iscrizione  nell’Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

08/07/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione