NEWS

Prodotti finanziari illiquidi, si cambia !

Il 2 marzo 2009 la Consob ha diffuso una comunicazione su “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”. La comunicazione va, finalmente a delineare le linee guida per la distribuzione di prodotti finanziari illiquidi. Questo provvedimento andrà a segnare profondamente sull’operatività degli intermediari finanziari che distribuiscono prodotti finanziari illiquidi ossia obbligazioni bancarie,  i derivati negoziati negli  OTC (over the counter), e prodotti finanziari assicurativi, come unit e index linked. Questi prodotti, molte volte, rappresentano nel portafoglio degli italiani una buona fetta del loro risparmio. La Consob è intervenuta in quanto nella distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi sono troppe le asimmetrie informative tra l’intermediario e i risparmiatori, i quali, il più delle volte, sottostimano i rischi insiti in questi prodotti

Ma definiamo meglio il concetto di prodotti illiquidi.
Secondo la stessa  Consob, per “prodotti illiquidi” si intendono i prodotti finanziari che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita. Al fine di verificare tali condizioni, occorre considerare indicatori quali l’ampiezza dello spread denaro/lettera, la profondità del book di negoziazione, la frequenza ed il volume delle transazioni, ovvero la disponibilità di informazioni sulle condizioni delle transazioni. La stessa Consob, a titolo esemplificativo e non esaustivo, annovera nella categoria dei “prodotti illiquidi” le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative a contenuto finanziario (unit linked – index linked) ed i derivati OTC.
La comunicazione Consob  raccomanda agli operatori  di dare  ai  clienti  informazioni sul valore corretto e sui costi del prodotto illiquido distribuito, e  di presentare confronti con prodotti semplici e noti che agevolino scelte consapevoli. Gli intermediari devono informare i clienti sulle caratteristiche dei prodotti illiquidi, presentando confronti con prodotti, di analoga durata, semplici, noti, liquidi e a basso rischio. Gli intermediari, inoltre, dovranno fornire analisi di scenario di rendimenti attraverso simulazioni oggettive. La comunicazione  sottolinea la necessità, da parte degli operatori, di una conoscenza approfondita delle preferenze della clientela, con particolare riguardo all’orizzonte di investimento, da valutarsi autonomamente, in maniera da garantire i più adeguati consigli.

19/04/2009 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Redazione