NEWS

Pir e fondi, i dettagli sulle movimentazioni dei titoli

Immagine di anteprima

Principali indicazione dal Mef sui fondi e la movimentazione dei titoli

Il Pir (piano individuale di risparmio) è uno strumento dinamico, nel senso che la sua composizione quantitativa può variare nel tempo, e flessibile, visto che anche la sua composizione qualitativa può variare nel tempo.

Come scritto sul nostro sito il 5 ottobre,   il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef)  ha pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze le linee guida sui Pir, alle quali l’Agenzia delle Entrate farà seguire una circolare con istruzioni dettagliate per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento.

 

Molte indicazioni sono emerse in merito ai fondi e alla movimentazione dei titoli.

Come si sa, il Pir può essere costituito anche attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, oppure la stipula di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Focalizzandoci sul primo aspetto il Mef ha precisato che “nel caso di acquisizione di quote o azioni di un OICR, il requisito dell’holding period (5 anni) va riferito alle quote o azioni dell’OICR acquisite dall’investitore e non agli investimenti effettuati dall’OICR stesso”.

Dalle linee guida del Mef  sono emerse, infatti, rilevanti indicazioni in merito ai fondi e alla movimentazione dei titoli e al rispetto del vincolo di detenzione dei titoli per almeno cinque anni.

Ai fini del decorso di questo termine temporale, infatti, la norma contenuta nella legge di Bilancio per il 2017 considera neutrale solo l’ipotesi della scadenza dei titoli seguita dal reinvestimento del controvalore entro 90 giorni.

Le linee guida, tuttavia, “applicano lo stesso principio anche all’ipotesi di cessione dei titoli, consentendo di fatto le movimentazioni dei titoli all’interno di un deposito titoli, di una rubrica di fondi o di una gestione Pir-compliant”, ha puntualizzato Arianna Immacolato, direttore del settore fiscale di Assogestioni, che poi però ha aggiunto che “tuttavia, le modalità applicative di tale principio risultano piuttosto complesse, alla luce delle molteplici variabili di cui l’intermediario presso il quale è aperto il Pir deve tener conto al fine di rispettare i vincoli qualitativi, quantitativi e temporali previsti dalla normativa di agevolazione”.

 

Ma cosa sono gli OICR Pir conformi?

Ai sensi del comma 104 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017 le quote o azioni di OICR sono investimenti qualificati quando gli OICR:
– sono residenti in Italia o nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
– investono per almeno il 70%  dell’attivo in strumenti finanziari qualificati e, per almeno il 30% di tale quota, in imprese italiane o residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle che svolgono un’attività immobiliare, non inserite nel FTSE MIB, nel rispetto del limite del 10% del totale per singolo emittente.

 

13/10/2017 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Stefania Pescarmona