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Patrimonio, il ruolo delle fiduciarie

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L’esperienza delle società fiduciarie nell’ambito della pianificazione patrimoniale: il punto di osservazione dei clienti alla ricerca di un porto sicuro

La tutela del patrimonio è argomento di grande rilevanza in una società che si mostra sempre più precaria nelle sue fondamenta. In questo scenario, le imprese fiduciarie possono diventare un punto di riferimento importante per i cittadini.

Queste società, dal punto di vista privilegiato di cui godono, possono valutare i movimenti di piccoli e grandi risparmiatori indirizzando al meglio i patrimoni dei loro clienti verso soluzioni di sicurezza. Perché tutti vorrebbero poter salvaguardare i propri guadagni e se possibile riuscire a trasmetterli agli eredi. Anche in un contesto politico-economico poco stabile come quello vissuto attualmente dall’Italia.

“Si sta come d’autunno, sugli alberi le foglie”.
Era il 1919 quando Ungaretti scrisse questa memorabile poesia. Altri periodi, altri contesti. Eppure la sensazione di precarietà percepita da tanti risparmiatori, non appare dissimile. E il problema, per noi italiani, non appare neanche più facilmente rappresentabile come “crisi economica”, perché in una economia globale il confronto con le economie vicine e lontane è stringente e imbarazzante.

Piccoli e grandi patrimoni si trovano, di volta in volta, di fronte nuovi vocaboli “misteriosi” il cui reale significato economico poco importa, perché il mero “suono” produce già di per sé effetti devastanti.
Chi non ricorda come lo “spread”, da innocuo termine tecnico si sia trasformato a causa dei mercati in incubo capace di capovolgere il governo in essere solo qualche anno fa. Chi di noi, qualche anno addietro, avrebbe potuto immaginare che uno Stato potesse andare in default?
Ovvero che non tanto le obbligazioni bancarie, ma persino gli stessi Istituti di credito, potessero fallire? Ovvero che l’Euro stesso, potesse essere messo in discussione?

In questo contesto di incertezza e paura, è naturale che le Società fiduciarie italiane, possano costituire un punto di osservazione privilegiato dal quale comprendere i movimenti che piccoli e grandi risparmiatori effettuano alla ricerca di un porto sicuro ove tutelare e salvaguardare i patrimoni guadagnati (talora in diverse generazioni) e di trasmetterlo ai propri cari.

Cosi, ad esempio, mentre negli anni ’70 i driver dell’espatrio fisico o dei soli capitali erano, fondamentalmente questioni valutarie, paura dei sequestri, etc, oggi l’espatrio dei capitali è percepito dal Cliente come una forma di desaster recovery quasi imposta dal martellamento mediatico che impone un limite al rischio di default del sistema bancario.

Come noto la ns normativa al momento (e salvo adempimento degli obblighi di legge sul cd. Monitoraggio valutario) lascia liberi i cittadini di depositare i propri averi anche al di fuori del territorio dello Stato.

E’ evidente che quanto più la situazione politico-economica si deteriori, soprattutto con diffusione di fake news su “patrimoniali” et similia, tanto più importanti masse finanziarie tendano a fluttuare verso l’estero.
E ciò, si badi bene, in modo perfettamente legittimo e assai difficilmente evitabile (salvo provvedimenti di blocco che, come insegna la storia, sono stati rimedi peggiori del male che intendevano evitare).

Non è un segreto che le fiduciarie italiane, dopo aver contribuito in passato al massiccio rimpatrio dei capitali previsto da varie normative, hanno registrato importanti richieste da parte di molti clienti di detenere i propri averi all’estero, lontano dalle turbolenze politiche e, possibilmente, anche dall’area “Euro”.

Altrettanto significativa, rispetto al cd. espatrio giuridico dei capitali, la richiesta sempre più frequente di strumenti di pianificazione patrimoniale che possano aiutare i clienti a mantenere unito il patrimonio, difendere dai conflitti generazionali, differire/cristallizzare (non evadere) la fiscalità.

Sotto tale profilo si registra in questo periodo una corsa ad approfittare delle attuali aliquote sulla imposta di successione oggi ritenute, soprattutto al confronto di quelle europee, particolarmente vantaggiose: l’idea di pagare “solo” il 4% subito con 1 milione franchigia, di questi tempi, è parsa a molti una “occasione” da non perdere per trasferire il proprio patrimonio a figli e mogli.

E ciò soprattutto se si tiene in considerazione che per gli immobili le rendite catastali di alcune zone non rispondono ancora ai reali valori commerciali, ovvero che la donazione con riserva di usufrutto consentono di gestire immobili e rendite, affievolendo l’impatto fiscale dell’operazione.

Attraverso le società fiduciarie è possibile procedere ad atti di donazione di portafogli titoli/liquidità che conservano importanti profili di riservatezza pur nella pubblicità intrinseca dell’atto. Persino il ricorso all’istituto del Trust, che tanto poco successo aveva avuto in passato rispetto ad altri strumenti affini, spinto da questa prospettiva di aumento della tassazione, ha registrato un sensibile incremento.

A dire la verità, driver di questa richiesta, pare non essere solo la crisi, la paura o l’innalzamento della tassazione, quanto piuttosto la fragilità e la estemporaneità degli attuali assetti familiari. Anche in ragione di questo molte società fiduciarie hanno deciso di svolgere il ruolo di Trust Company.

Per i medesimi motivi è, altresì, frequente la richiesta di sottoscrizione polizze, anche tramite società fiduciarie (le quali rivestono il ruolo di contraenti in nome e per conto del cliente) con indicazione dei beneficiari gli eredi, ovvero, Trust “sleeper”.

Le compagnie assicurative, sia domestiche, sia in libera prestazione di servizi, paiono aver ritrovato nuovo smalto nell’offrire alla clientela soluzioni più o meno elastiche e sofisticate in grado di garantire non solo i rendimenti, ma assai spesso persino il capitale (mediante la cd. “gestione separata”), incontrando il favore di molti clienti in periodi di “vacche magre” e di interessi negativi.

At last but not least, lo shopping degli strumenti giuridici a tutela del patrimonio, ha rispolverato, la vecchia cara società semplice, ritenuto ancora un validissimo strumento per mantenere l’unità dei processi decisionali rispetto al patrimonio familiare.

E potete immaginare bene, come anche noi fiduciarie, istituto creato nel 1939 ed ancora attualissimo, non possiamo che felicitarcene.

RIQUADRI KEY WORDS

SOCIETA’ FIDUCIARIE

Le società fiduciarie c.d. statiche (disciplinate dalla legge legge 23 novembre 1939 n. 1966 e e dal Decreto del Ministero dell’Economia e del Commercio del 16 gennaio 1995) amministrano
beni (titoli, valori, strumenti finanziari, partecipazioni fiduciarie) su incarico di terzi effettivi proprietari che mantengono piena disponibilità dei beni. Tutte le società Fiduciarie sono soggette alla Vigilanza della Banca di Italia.
Le società fiduciarie con capitale minimo di Euro …..e partecipazione al capitale di Istituti finanziari, possono richiedere iscrizione all’Albo speciale ex art. 106 TUB acquisendo la qualità di Intermediari di primo livello. In tali ipotesi sono soggette alla Vigilanza di Banca d’Italia per tutto quanto attiene al pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

MONITORAGGIO FISCALE

Il ns sistema (Legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni) è improntato alla libera circolazione die capitali. Ciò significa che ciascuno è libero di allocare le risorse e gli investimenti ove ritiene più opportuno. La legge sul monitoraggio, tuttavia, richiede che le consistenze estere (portafogli titoli, quadri, gioielli, liquidità, metalli, etc.) vengano indicate nella dichiarazione dei redditi. Unica eccezione ed esonero dalla compilazione del quadro RW nel caso di conferimento di incarico ad intermediario italiano di assolvere al monitoraggio. Le Fiduciarie italiane hanno registrato importanti casi di soggetti che per svariati motivi hanno preferito ricorrere al cd. rimpatrio giuridico di beni in occasione delle normative che consentivano la regolarizzazione delle somme detenute all’estero (cd. scudo fiscale o voluntary disclousure), ed anche fattispecie di Clienti che hanno utilizzato l’espatrio giuridico dei capitali in paesi ritenuti più sicuri. Entrambe le fattispecie nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.

TRUST E AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Il Trust è un istituto di diritto estero di origine anglosassone con il quale un soggetto (Settlor o disponente) conferisce dei beni in Trust affidandone la gestione ad un Trustee nell’interesse di un Beneficiario definito (Trust trasparente) o meno (Trust opaco), valutando anche la possibilità che una persona di fiducia (Guardian/Protector) verifichi gli adempimenti da parte del Trustee di quanto previsto nell’Atto Istitutivo del Trust. L’ordinamento italiano non ha un istituto perfettamente coincidente con il/i Trust/s, tuttavia con la Convenzione dell’Aja del 1985 questo istituito è stato ammesso tramite recepimento di diritto estero purché non in contrasto con i ns principi fondamentali tutelati dal diritto. Più di recente la legge Legge 112/2016 “Dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016 ha previsto l’introduzione di uno strumento assai simile: mediante affidamento fiduciario è possibile creare patrimoni separati volti alla esecuzione di programma specifici volti alla tutela dei disabili, purché vengano rispettate determinate forme e occorrano requisiti previsti dalla legge.

POLIZZE ASSICURATIVE

Le polizze assicurative costituiscono da molti anni un rifugio per quanti vogliano assicurare il proprio patrimonio sia da eventi futuri ed incerti, sia per il caso morte. In quest’ultimo caso, peraltro, soprattutto nel caso di premio unico già versato, le assicurazioni hanno l’indubitabile fascino di consentire agli assicurati un alleggerimento delle imposte di successione (per il premio versato) nonché un differimento della fiscalità. Di recente l’incertezza sui mercati ha premiato il ricorso a polizze con sottostante gestioni cd. separate a capitale garantito, piuttosto che polizze unit linked a contenuto prevalentemente finanziario (maggiormente apprezzate in periodi di maggiore redditività del mercato).

DONAZIONE

La donazione in Italia deve essere fatto per atto pubblico ed è tassata al 4% se avviene in linea retta con una franchigia di 1 milione. Tra fratelli l’aliquota sale al 6% con franchigia di Euro 100.000,00. Se si dona nuda proprietà con riserva usufrutto il diritto vale in proporzione all’età del donante. Il vantaggio è che si può continuare a gestire il bene donato ed a percepire le relative rendite.

PATTI DI FAMIGLIA

Nel 2006 con la legge 55/2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il “patto di famiglia” artt. 768 bis e ss., unica deroga al principio civilistico che prevedeva la nullità dei patti successori. Tramite atto pubblico (ed in esenzione fiscale quante volte si trasferisca il pacchetto di maggioranza) gli imprenditori posso trasferire ai figli che intendono proseguire l’azienda (per almeno cinque anni per conservare privilegio fiscale) le partecipazioni dell’azienda di famiglia, indennizzando in denaro gli altri eredi che non intendano occuparsene. Punti di forza: irretrattabilità assetti dopo un anno, Punti di debolezza: emersione valori aziendali.

SOCIETA’ SEMPLICE

Lo schema della società semplice è riservato a tutte le attività economiche che non siano qualificabili come commerciali. Vantaggi: massima semplicità formale e sostanziale: non è richiesto un capitale minimo ed è esonerata dalla tenuta delle scritture contabili e dalla redazione del bilancio annuale (salvo rendiconto gestionale). La società semplice viene iscritta nella sezione speciale del registro Imprese, unicamente ai fini di pubblicità-notizia per la opponibilità ai terzi. L’atto scritto a pena di nullità è richiesto eventualmente solo in base alla natura dei beni conferiti. L’amministrazione, salva diversa pattuizione, è attribuita a tutti i soci illimitatamente responsabili. Proprio queste eventuali pattuizioni possono essere utili al fine di costringere gruppi familiari complessi a seguire regole predeterminate nelle decisioni patrimoniali. In sintesi: uno strumento “semplice” che non perde appeal o fascino con il tempo.

08/05/2020 | Categorie: Consulenza Patrimoniale Firma: Marco Finocchio Finn