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Patrimoni italiani all’estero
( 3° parte)

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I patrimoni all’estero dei residenti in Italia detenuti per il tramite di società italiane: particolarità

In linea generale, va osservato che l’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti (fiscalmente) in Italia che effettuano investimenti all’estero[1].

In quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione finanziaria può acquisire i dati e le notizie necessarie per l’accertamento dei redditi conseguiti dai soci attraverso l’analisi delle dichiarazioni delle società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall’ordinamento interno.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta[14].

Tale modalità di compilazione del quadro RW non può essere utilizzata qualora il contribuente detenga una partecipazione rilevante in una società residente o localizzata in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cosiddetti “Paesi non collaborativi”).

Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni. Si tratta non soltanto degli Stati o territori inclusi nella white list ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement – TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.

Ai fini della determinazione della percentuale rilevante per essere considerato “titolare effettivo” di società e di altre entità giuridiche, si devono computare anche le partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del TUIR nonché, come già anticipato, le partecipazioni detenute indirettamente tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

Il contribuente è tenuto a verificare se durante l’intero periodo d’imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno.

Le nuove sanzioni

In precedenza, la violazione dell’obbligo di compilazione della Sezione I del modulo RW era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore, quando l’ammontare complessivo di tali trasferimenti fosse superiore, nel periodo d’imposta, ad euro 10.000.  La violazione dell’obbligo di compilazione della Sezione III del modulo RW era, invece, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, qualora di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro.

Con le nuove disposizioni più favorevoli al contribuente, in forza del principio di legalità, secondo cui “nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”, le violazioni di omessa e infedele compilazione delle Sezioni I e III (trasferimenti) del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 – data di entrata in vigore delle modifiche in esame – non costituiscono più violazioni punibili con le specifiche sanzioni di cui al decreto legge n. 167 del 1990.

Le disposizioni sanzionatorie oggi vigenti si dispiegano come segue:

  • in primo luogo, con le precisazioni fornite supra in premessa, occorre tener conto che non è sanzionabile l’omessa indicazione nel quadro RW di dati riguardanti depositi titoli e conti correnti all’estero su cui siano state effettuate in corso d’anno movimentazioni di ammontare complessivo pur superiore a euro 10mila, ma il cui saldo di conto/deposito non sia risultato mai superiore a detta soglia. Ciò in virtù del principio di cui all’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 472/1997, ma a condizione che l’omissione risulti commessa in data anteriore al 30 marzo 2014 (data di entrata in vigore della L. n. 50/2014);
  • in generale invece, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di dichiarazione delle consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, precedentemente stabilita nella misura dal 10 al 50 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, è ora quantificata in misura compresa tra il 3 e il 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati.
  • La sanzione pecuniaria è applicata nella più alta misura, compresa tra il 6 e il 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati, quando la violazione ha ad oggetto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, senza tener conto delle limitazioni previste nei predetti decreti.
  • E’ da intendersi sempre soppressa la sanzione accessoria consistente nella confisca di beni di corrispondente valore.
  • Viene, altresì, prevista una specifica ipotesi sanzionatoria nel caso in cui la dichiarazione relativa agli investimenti all’estero ovvero alle attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sia presentata con un ritardo non superiore ai novanta giorni dalla scadenza del termine. In tale fattispecie è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258.

Con riferimento all’ambito di applicazione temporale delle predette modifiche normative a fattispecie poste in essere prima della loro entrata in vigore, si osserva che, nel caso in esame, trova applicazione il principio del favor rei di cui all’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 , secondo cui “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”.

Pertanto, le violazioni relative all’omessa o infedele compilazione della Sezione II del vecchio modulo RW, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge europea 2013 (ossia 4 settembre 2013), sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura compresa tra il 3 e il 15 per cento degli importi non dichiarati e tra il 6 e il 30 per cento in caso di detenzione negli predetti Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Per completezza espositiva si rappresenta che le medesime considerazioni valgono con riferimento alle violazioni degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle Entrate previsti dall’articolo 1 del DL n. 167 del 1990 posti a carico degli intermediari, per i quali la sanzione amministrativa pecuniaria – precedentemente stabilita nella misura del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono – è stata ridotta dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata.

Alle sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW, in quanto aventi natura tributaria, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

Come meglio dettagliato nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, a tali violazioni, è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso

L’amministrazione finanziaria ritiene pure applicabili, in linea con i criteri generali di determinazione delle sanzioni, le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, del  D. Lgs. n. 472/97 che attribuisce agli Uffici il potere di disporre la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo qualora concorrano “eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”.

Si pensi, ad esempio, al comportamento del contribuente che – sia pur successivamente –  regolarizzi la propria posizione fiscale prestando una piena e spontanea collaborazione ai fini della ricostruzione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione, versando le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Tale condotta può essere suscettibile di configurare una circostanza di carattere eccezionale e, in tal senso, giustificare un modulato ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge, ai sensi del predetto articolo 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/97.

I nuovi criteri di tassazione dei redditi da attività finanziarie all’estero riconducibili a contribuenti italiani

Con le specificazioni di cui si dirà, il legislatore tributario ha recentemente  enunciato il principio di carattere generale secondo cui su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi.

La norma introduce altresì un prelievo alla fonte a titolo d’acconto per talune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi sinora sottoposte ad imposizione solo nell’ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 2, del DL n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.

E’ dunque stabilito che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Inoltre, è prevista una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto (di seguito, “nuova ritenuta d’ingresso”) su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

In ogni caso, va precisato che gli obblighi di sostituzione cui fa riferimento il legislatore sono inerenti ai soli redditi di fonte estera percepiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, che derivano dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria.

Resta dunque fermo che i prelievi alla fonte di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del DL n. 167/90 devono in ogni caso essere effettuati con riferimento ai flussi per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione. Tale prelievo va in ogni caso effettuato a prescindere da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera. L’autocertificazione, che può essere resa in via preventiva, può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario. Resta fermo che il contribuente può in ogni caso fornire all’intermediario specifiche indicazioni allorquando il flusso abbia natura reddituale e si renda necessario l’applicazione del prelievo.

Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta.

In mancanza di tali informazioni, così come nel caso in cui il contribuente non attesti la natura non reddituale dei flussi, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.

Nei casi in cui il contribuente autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Pertanto, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d’impresa o professionale. Resta fermo che l’intermediario è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al prelievo.

Tassazione alla fonte dei Redditi e dei Flussi Finanziari Esteri

La norma summenzionata ha una portata del tutto innovativa rispetto alle singole norme di sostituzione tributaria e introduce l’obbligo di effettuare la ritenuta sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in tutti i casi in cui l’intermediario sia utilizzato come veicolo per l’accredito in Italia di flussi provenienti dall’estero e che prescinde da un formale incarico all’incasso degli stessi. L’obbligo è posto in via generale, indipendentemente dalla circostanza che i titoli e le attività finanziarie siano collocati o meno nel territorio dello Stato.

Tale previsione è da ritenersi in linea con le disposizioni in materia di sostituzione tributaria sui redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati con compagnie di assicurazione estere.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero le cui quote sono collocate all’estero.

Pertanto, per polizze estere e fondi di diritto estero non collocati, in mancanza di informazioni inerenti la determinazione della base imponibile delle relative ritenute e imposte sostitutive, l’intermediario applica la tassazione alla fonte sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.

Rimangono efficaci le disposizioni vigenti che pure specificamente individuano il sostituto d’imposta tenuto all’applicazione delle ritenute o delle imposte sostitutive, per le quali non sono intervenute modifiche normative. E’ il caso, ad esempio:

– degli interessi e altri proventi derivanti dai titoli obbligazionari esteri

– dei dividendi di fonte estera (art. 27, quarto comma, D.P.R. n. 600 del 1973);

– dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero;

– dei redditi compresi nei capitali assicurativi per i quali l’imposta di cui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 è applicata su opzione dalle compagnie di assicurazione estere;

– dei redditi di capitale di fonte estera e dei redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’intermediario nei regimi opzionali.

I titoli atipici

Come ha precisato la CM n. 38/e del 2013, con finalità di coordinamento ed omogeneizzazione è stato modificato l’articolo 8 del DL 30 settembre 1983, n. 512[1], contenente la disciplina fiscale dei titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari (cosiddetti “titoli atipici”), emessi da soggetti non residenti.

In particolare, coerentemente con le nuove disposizioni in materia di ritenute, anche con riferimento ai proventi dei titoli atipici emessi da soggetti non residenti e collocati in Italia, è stato confermato che la ritenuta di cui al citato articolo 8 del DL  n.512/83 deve essere operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi essendo irrilevante la sussistenza di un incarico formale all’incasso degli stessi da parte del contribuente o dell’ente emittente.

Come già chiarito, l’obbligo di sostituzione tributaria è ora previsto, ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 4, del DL n. 167/90, anche ai proventi dei titoli non collocati nel territorio dello Stato e conseguiti per il tramite degli intermediari residenti. Naturalmente, anche nel caso di titoli atipici non collocati il prelievo deve essere effettuato a titolo definitivo dal momento che tali proventi, in sede di autoliquidazione dell’imposta nella dichiarazione dei redditi, avrebbero subito l’imposizione sostituiva ai sensi dell’articolo 18 del TUIR.

Le medesime considerazioni valgono per le polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere non collocate in Italia, in quanto non operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi. Anche in tal caso, l’intermediario che interviene nella riscossione delle prestazioni assicurative è tenuto ad applicare il prelievo alla fonte a titolo definitivo per effetto del primo periodo del comma 2 dell’articolo 4, del DL n. 167/90.

Le attività finanziarie all’estero degli italiani e l’IVAFE

L’IVAFE è un tributo sul patrimonio che si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2011  e riguarda le sole persone fisiche fiscalmente residenti in Italia per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale[3] e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervenute in eredità o per donazione.

L’imposta è dovuta a prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente l’attività finanziaria o la controparte nel rapporto finanziario siano residenti in Italia o meno, nei casi in cui le attività si considerano detenute all’estero. Si considerano come attività detenute all’estero anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti.

Valgono però alcuni importanti casi di esonero dall’applicazione dell’imposta e dei connessi adempimenti.  Non si considerano, ad esempio, detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (anche attraverso la formula del “rimpatrio virtuale” o “giuridico”). Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani e le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Per quei soggetti non interessati dall’applicazione di tale tributo (enti “non commerciali” e società semplici ed equiparate) si richiamano pur sempre gli obblighi di monitoraggio fiscale (RW) per i patrimoni all’estero anche costituiti da attività finanziarie[1].

Così pure, al contrario, giova rilevare che in taluni casi l’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini Ivafe va osservato anche se non ci sono adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale. Ciò accade per esempio al sussistere delle seguenti condizioni:

  • strumenti finanziari depositati all’estero il cui valore massimo (in qualunque giorno) nel corso dell’anno risulti sempre non superiore all’importo di 10mila euro. L’obbligo di monitoraggio fiscale (nell’apposita sezione del quadro RW) qui non vale se è soddisfatta la condizione per cui i redditi (dividendi, interessi, etc.) rivenienti da tali strumenti in deposito siano riscossi per il tramite di un intermediario finanziario residente in Italia e assoggettati a ritenuta. In tal caso però, permane l’obbligo di indicare nel quadro RW i dati e le informazioni concernenti l’Ivafe.

L’amministrazione finanziaria ha reso dettagliati chiarimenti con la CM n. 28/E del 2012 cui si ritiene necessario fare riferimento.

Sono soggette all’imposta anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione in virtà dei provvedimenti di “scudo fiscale” (diverso da “rimpatrio” anche cosiddetto “giuridico”).

Ma si ricorda, relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, che l’IVAFE non è dovuta in quanto su tali attività viene applicata l’imposta di bollo[1], dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all’estero.

L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Riguardo alle attività finanziarie detenute con l’interposizione di altri soggetti o entità giuridiche, anche ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’impostasi rinvia a quanto specificato con riferimento all’IVIE. È opportuno riferire le seguenti precisazioni.

L’imposta trova applicazione nel caso in cui le attività siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni, o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l’effettiva disponibilità delle attività stesse è da attribuire a persone fisiche residenti.

La questione non può essere risolta in modo generalizzato, essendo direttamente connessa alle caratteristiche e alle modalità organizzative del soggetto interposto.

Per quanto concerne le attività detenute tramite un trust (sia esso residente che non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questi prodotti, devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

Sono soggette a prelievo le seguenti attività finanziarie se detenute all’estero:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere[1];
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili.

Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Base imponibile dell’IVAFE

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.

Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.

A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.

Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.

Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Modalità di calcolo dell’IVAFE

L’imposta è dovuta con le aliquote di volta in volta stabilite,[1] in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate, tenendo conto che a differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE non è prevista alcuna soglia di esenzione.

Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE

Per la dichiarazione del valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. A tal fine deve essere indicato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell’imposta è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

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[1] Si veda anche la CM n. 10/E del 14 maggio 2014.
[2]  Cfr. CM n. 38/E del 2013.
[3] Se le attività finanziarie in giacenza su un conto corrente/ deposito estero sono intestate a un dato soggetto, ma esiste anche un altro soggetto in qualità di “delegato” a operare sul conto/deposito stesso, quest’ultimo (delegato) sarà tenuto a osservare in proprio gli obblighi di monitoraggio fiscale (RW) in quanto detiene la disponibilità dei beni/diritti sul conto/deposito. Egli non sarà invece tenuto al pagamento dell’Ivafe e ai connessi adempimenti (si veda infra) che competono invece al soggetto intestatario del conto/deposito.

02/07/2020 | Categorie: Consulenza Finanziaria Firma: Fabrizio Vedana