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Marcia indietro sugli strumenti di pagamento!

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La manovra fiscale estiva porta due interessanti interventi nell’utilizzo degli strumenti di pagamento. Il primo è sostanzialmente un ritorno al passato per le transazioni in contante, mentre il secondo annulla tutte le cautele che il DL 223/2006 aveva introdotto nel settore degli incassi e pagamenti degli esercenti arti e professioni. Infine, con sommo piacere un po’ per tutti si registra l’abrogazione dell’obbligo di trasmissione degli elenchi clienti e fornitori.
I primi due commi dell’art.32 del DL112/2008 modificano le disposizioni dell’art.49 del dlgs n.231 del 21 novembre 2007, stabilendo che dal 25 giugno 2008 le transazioni possono essere effettuate con denaro contante per importi inferiori alla soglia dei 12.500 euro, rispetto al limite introdotto pochi mesi or sono di 5.000 euro.
Si tratta di un intervento di largo raggio che riguarda le seguenti ipotesi:
1) il trasferimento di denaro contante o di libretti al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
2) gli assegni bancari e postali di importo inferiore a 12.500 euro non richiedono più obbligatoriamente la clausola non trasferibile, ciò vale anche per gli assegni circolari e vaglia cambiari e postali,
3) i libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cui saldo deve essere inferiore a 12.500 euro.

Scompare anche la previsione secondo cui ciascuna girata doveva recare, pena la nullità, il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
Le motivazioni delle variazioni descritte si sono rese necessarie per adeguare la normativa italiana a quella europea, tenendo anche conto del fatto che l’Italia si caratterizza ancora per uno scarso utilizzo del contante.
Il decreto legge 223/2006 prevedeva disposizioni tese a limitare l’utilizzo del contante, visto come possibile fonte di evasione fiscale, in particolare gli esercenti arti e professioni avevano l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali fare affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese, inoltre i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni che superavano la soglia massima di 100 euro ( a tale soglia si sarebbe giunti nel luglio 2009, al momento dell’abrogazione di tale norma la soglia era di 1.000 euro), dovevano essere incassati obbligatoriamente tramite assegni non trasferibili, bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale anche elettronici. Tali misure eccessivamente restrittive sono state completamente abrogate dalla manovra estiva, va comunque ribadito che una corretta gestione degli incassi e pagamenti può aiutare il professionista  a prevenire accertamenti fiscali e bancari.

Inversione di marcia anche nel comparto Iva dove è stato abrogato l’obbligo della predisposizione e dell’invio degli elenchi clienti e fornitori; il decreto legge 112/2008 ha abrogato il comma 4-bis del Dpr 322/1998 dove veniva sancito l’obbligo dell’invio solo telematico degli elenchi entro 60 giorni dal termine previsto per l’invio dell’Iva annuale. In parte è stato anche modificato il comma 6 di tale Dpr in modo tale che eventuali errori ed omissioni poste in essere in relazione alle due pregresse annualità non possano essere più sanzionabili, per effetto del principio di legalità contenuto nell’art. 3 del decreto legislativo 472/1997.
Questa marcia indietro era doverosa e attesa da tutti, peccato che per i due anni precedenti in cui è stato in vigore il decreto chi ne ha fatto le spese sono stati solo i contribuenti.

Rossella

25/08/2008 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Rossella Galli