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Ma chi è costui ?

I suoi ricavi, in termini di commissioni lorde, si aggirano tra i 50 e i 150 mila euro l’anno. Ritiene che la sua professione possa svilupparsi in direzione della consulenza finanziaria, previdenziale e in altre specializzate. Questo è il profilo del nuovo promotore finanziario , che si affaccia sul mercato del risparmio gestito e della consulenza, sempre in continua evoluzione, soprattutto con l’introduzione della MIFID. Le figura del promotore, che in passato veniva chiamato consulente finanziario, è stata ufficializzata con la legge 2 gennaio 1991, n. 1 istitutiva delle SIM ed è stata poi via meglio regolamentata con precise norme, fino ad arrivare alla direttiva MIFID.
Secondo un’indagine Eurisko al canale dei promotori finanziari ricorrono più di 4 milioni di clienti, e che sono più attivi e dinamici nella scelta dei prodotti poiché attribuiscono all’attività consulenziale del promotore finanziario la professionalità e la qualità adeguata a supportarli in modo affidabile e utile nelle decisioni di investimento. Inoltre lo stesso sondaggio Eurisko conferma che l’informazione e la consulenza offerte dai promotori finanziari risultano più affidabili, aggiornate e complete rispetto a quelle fornite da altri canali banche, agenzie assicurative e stampa. Sebbene tali risultati dipendano, in buona parte, dalla tipologia del campione indagato e siano suscettibili anche di altre interpretazioni non sono così smaccatamente favorevoli, nondimeno appare chiaro che essi paiono tutti concordi nell’esprimere un giudizio positivo sull’attività dei promotori.
II promotore finanziario, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” modificato dal D.Lgs. n. 164 del 17/09/2007), è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. Una tale definizione della figura del promotore finanziario, anche alla luce dell’attuale iter di selezione previsto per l’accesso alla professione e della normativa che regolamenta la sua attività, ha come scopo quello di delineare un soggetto che operi in un contesto in cui sia posta al centro la tutela del risparmiatore, considerato, in ambito finanziario, la parte contraente più debole.Sicuramente la figura del promotore finanziario è cambiata nel tempo e si modificherà nel prossimo futuro : la crisi dei mercati finanziari, l’offerta di prodotti multimanager , la riforma previdenziale, l’introduzione della MIFID, imporranno allo stesso promotore finanziario sempre di più un ruolo di consulente a 360°. Infatti il promotore finanziario non potrà più limitarsi alla sola promozione e vendita di prodotti e servizi finanziari, ma in futuro non dovrà essere capace di dare alla sua clientela un vero supporto nella complessiva finanziaria di lungo periodo.
Per agente collegato si intende una persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera:
– promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti;
– riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari;
– colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.
Bisogna altresì dire, che l’attuale disciplina italiana, contenuta nell’art. 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), prevede invece che promotori finanziari possano essere solo persone fisiche. Questa limitazione, tuttavia, non esclude che l’attività di promotore finanziario, nella fattispecie se si tratta di agente o mandatario, viene considerata, qualora ricorrano i requisiti di cui all’art. 2082 c.c, come attività di impresa : in particolare il promotore finanziario viene considerato imprenditore dal punto di vista fiscale e in quanto tale produce reddito di impresa. Sempre fiscalmente l’attività del promotore può essere svolta sia come imprenditore individuale sia come impresa familiare sia come associazione in partecipazione .
Il promotore finanziario è, dunque, un operatore, persona fisica, specializzata nel collocamento di prodotti e di servizi di investimento per conto di intermediari autorizzati, che svolge la sua attività con professionalità, ossia con caratteri di stabilità, continuità, sistematicità e non occassionalità della prestazione e il cui intervento, dunque, rappresenta uno strumento di tutela dell’investitore. Anche con l’introduzione della stessa MIFID è richiesta per il promotore finanziario la personalità della prestazione con conseguente impossibilità, come detto, di unirsi in società, sia di persone sia di in forma di capitali, per lo svolgimento della propria attività. La personalità della prestazione in capo al promotore finanziario determina sullo stesso la responsabilità del proprio operato, nei confronti sia dell’investitore sia dell’intermediario.
Come detto, il promotore finanziario deve esercitare la sua attività professionalmente, ossia in maniera abituale e continua, ciò però non implica che tale attività sia svolta senza interruzione , né che debba essere l’unica attività del promotore finanziario.Il promotore finanziario può esercitare l’attività di offerta fuori sede subordinatamente all’iscrizione in un apposito albo, per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti, ossia di onorabilità, non trovarsi in situazioni impeditive, e di specifici requisiti di professionalità.
Per offerta fuori sede si intendono, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la promozione ed il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.
Per l’offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di promotori finanziari.
Inoltre l’introduzione della MIFID ha previsto che nell’attività di collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari la possibilità di non utilizzare i promotori finanziari.
L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il rapporto esclusivo con un solo intermediario, al quale il promotore finanziario è legato da un rapporto di dipendenza, agenzia o mandato, impedisce allo stesso promotore finanziario la eventualità di possedere rapporti di ordine lavorativo con altri intermediari, anche se tra loro non in diretta concorrenza. Inoltre l’intermediario è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertate in sede penale.
Bisogna altresì evidenziare che l’obbligo di esclusività non ha portata assoluta, in quanto sottintende l’attività propria del promotore finanziario, e, quindi, in via teorica, non impedisce allo stesso promotore, di assumere incarichi che non facciano sorgere confusione con tale specifica attività o che non creino conflitti di interesse con quelli della clientela, fermi restando i casi di incompatibilità previsti per legge.
In conclusione il promotore finanziario si va a configurare come un collaboratore (qualunque sia il rapporto che vada ad instaurare) o meglio mera appendice operativa dell’intermediario a cui spetta sia la fissazione delle linee della politica commerciale, sia la responsabilità con il cliente. In quanto collaboratore del soggetto abilitato, il promotore finanziario non possiede un contratto autonomo con il cliente ma con lo stesso istaura un rapporto fiduciario che acquista rilevanza giuridica.

16/01/2008 | Categorie: Investimenti Firma: Redazione