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L’offerta in sede: che cosa si intende

Bisogna sottolineare che una definizione di offerta in sede non è possibile trovarla nè nella normativa primaria tanto meno in quella secondaria. Il termine offerta in sede può essere desunto invece da quello invece fornito dal TUF in relazione all’offerta fuori sede.
L’offerta in sede è quella modalità di svolgimento dell’attività, svolta nella sede legale o in una dipendenza dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento. Questo significa che nell’offerta in sede l’intermediario non ha l’obbligo di servirsi dei promotori finanziari per la distribuzione di servizi d’investimento e di strumenti finanziari e il cliente non ha la facoltà di poter recedere dai contratti sottoscritti entro sette giorni. Ma cosa si intende per sede o dipendenza ? la nozione di sede o dipendenza è individuabile nell’articolo 2 della delibera Consob 16190 ossia “una sede, diversa dalla sede legale dell’intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento.
Gli elementi che caratterizzano il concetto di dipendenza vanno considerati congiuntamente al fine di verificare se i servizi di investimento in essa svolti siano erogati alla clientela con continuità e in modo autonomo e responsabile.Entrando nello specifico, come sottolinea la stessa Consob, da un punto di vista operativo si intende per dipendenza :

• la stabile organizzazione di mezzi e di persone, di capitale tecnologico e umano, di strutture logistiche e organizzative, e quant’altro necessario per svolgere in modo continuativo il servizio di investimento che si intende erogare presso la dipendenza;
• l’autonomia tecnica e decisionale, la presenza di dotazioni tecnologiche, di figure professionali adeguate e di soggetti muniti delle responsabilità necessarie per consentire alla dipendenza di erogare il servizio di investimento in modo autonomo
• l’apertura al pubblico, la possibilità per la clientela effettiva e potenziale di accedere ai locali della dipendenza per ottenere informazioni, impartire disposizioni, etc..
• la prestazione in via continuativa dei servizi di investimento, l’idoneità della sede ad offrire alla clientela un’efficace ed efficiente fruizione del servizio di investimento, senza che necessariamente l’intero processo produttivo del servizio offerto sia svolto dalla medesima sede.Mentre per “ufficio (o negozio) finanziario di promotori” si intende quell’unità organizzativa aperta al pubblico di pertinenza dell’intermediario autorizzato, diversa dalla sede legale che non costituisce una dipendenza che non soddisfa i requisiti elencati sopra. L’attività di promozione e collocamento svolta presso lo stesso “ufficio” costituisce offerta fuori sede e quindi necessita della presenza di promotori finanziari. Inoltre, affinché si possa parlare di offerta fuori sede è anche necessario che lo stesso ufficio o negozio finanziario risulti immediatamente ricollegabile all’intermediario autorizzato (ad esempio tramite l’affissione, presso i localo dello stesso, dell’insegna dell’intermediario).

22/01/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione