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L’offerta fuori sede

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L’offerta fuori sede non costituisce un servizio di investimento e come tale gli intermediari non sono obbligati ad avere una specifica autorizzazione. L’offerta fuori sede  va intesa invece come una particolare modalità di offerta degli strumenti e servizi di investimento. l’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere svolta soltanto:
1. Dai soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento;
2. Dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni  di OICR.

Mentre per i servizi e attività di investimento bisogna distinguere tra servizi propri e servizi di terzi. per i primi, ogni intermediario autorizzato alla prestazione di un determinato servizio o attività di investimento è abilitato ad offrirlo fuori sede. Mentre per i secondi gli intermediari possono svolgere questa attività ma con la condizione che siano autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento.

Il legislatore ha quindi posto una distinzione tra offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi o attività di investimento infatti per gli strumenti finanziari è necessaria l’autorizzazione alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari mentre per i secondi tale condizione non viene richiesta se si tratta di servizi propri.

L’articolo 30, comma 1, del testo unico della finanza evidenzia la definizione di offerta fuori sede ossia la promozione e il collocamento presso il pubblico di:

1. Strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

2. Servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.

Per capire meglio l’offerta fuori sede bisogna prima di tutto spiegare i termini di promozione e collocamento e quelle di sede e dipendenza. Per promozione e collocamento si intende ogni attività che non sia soltanto riconducibile alla distribuzione e quindi alla vendita di un servizio prestato da un intermediario ma anche  a tutte quelle attività definite promozionali finalizzate alla vendita di un prodotto o di un servizio. 

Tutto questo significa che la semplice illustrazione da parte di un promotore finanziario ad un possibile cliente delle principali caratteristiche del prodotto  o del servizio finanziario è riconducibile, anche se non è seguita dalla effettiva conclusione del contratto, ad una attività promozionale e come tale assoggettata alle regole del testo unico della finanza.
L’offerta fuori sede non va confusa dalla semplice pubblicità la quale è caratterizzata da una struttura essenzialmente informativa e non presuppone una attività finalizzata alla conclusione di un contratto tra investitore e  intermediario. In questo senso la pubblicità a solo lo scopo di informare invece la nozione di sede o dipendenza è  rinvenibile all’articolo 2 del regolamento degli intermediari, il quale la definisce come una sede, diversa dalla sede legale della intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, e presta in via continuativa servizi o attività di investimento.

30/06/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione