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Legge 247 del 2007 sul Protocollo Welfare

La legge 247, emanata il 24 dicembre 2007, ha apportato significative modifiche in merito alle tematiche sul welfare ed, in particolar modo, riguardo il primo pilastro previdenziale sul quale ritengo sia corretto soffermarci per fare qualche considerazione.

Riguardo alla pensione di anzianità (ovvero quella che tiene in considerazione prima di tutto l’anzianità lavorativa) è stato eliminato il cosiddetto “scalone” e sono stati introdotti nuovi requisiti che vengono modificati in senso restrittivo con il passare del tempo.
In particolar modo nel 2008, e fino al 30/06/2009, per accedere al pensionamento di anzianità occorreranno almeno
• per i lavoratori dipendenti: 58 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi,
• per i lavoratori autonomi: 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi,
Oppure, in alternativa, occorre aver raggiunto i 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica e dalla tipologia di lavoro.

Successivamente al 01/07/2009, l’accesso alla pensione di anzianità avverrà sulla base del cosiddetto “ sistema delle quote” dove per quota si intende la mera somma dell’età anagrafica e degli anni di contributi versati.

La normativa approvata introduce le seguenti quote minime in finzione dell’anno di pensionamento, in particolar modo:
dal 01/07/2009 al 31/12/2010, per accedere al pensionamento di anzianità occorre
• per i lavoratori dipendenti: quota 95 (di cui minimo 59 anni di età,),
• per i lavoratori autonomi: quota 96 (di cui minimo 60 anni di età).
dal 01/01/2011 al 31/12/2012, per accedere al pensionamento di anzianità occorre
• per i lavoratori dipendenti: quota 96 (di cui minimo 60 anni di età),
• per i lavoratori autonomi: quota 97 (di cui minimo 61 anni di età).
dal 01/01/2013 in poi, per accedere al pensionamento di anzianità occorre
• per i lavoratori dipendenti: quota 97 (di cui minimo 61 anni di età),
• per i lavoratori autonomi: quota 98 (di cui minimo 62 anni di età).

Come si potrà velocemente notare saranno richiesti sempre almeno 36 anni di contributi versati (ovvero 36 anni di lavoro) ma è richiesta un’età anagrafica che, anno dopo anno, và avvicinandosi all’obiettivo dei 65 anni requisito necessario, per ora, alla pensione di vecchiaia.

Per le donne, fino al 2015, è possibile percepire la pensione di anzianità anche a 57 anni, con un minimo di 35 anni di contributi, solamente se si è optato per il sistema di calcolo contributivo (scelta abbastanza rara che può convenire, in linea di massima, solamente a chi ha versato elevati contributi nei primi anni della vita lavorativa e che ha avuto redditi molto bassi in procinto di pensione).In merito alla pensione di vecchiaia la legge 247/07 ha aumento i requisiti anagrafici di accesso per chi ricade nel sistema contributivo (LINK)

Per chi rientra nell’applicazione del metodo contributivo di calcolo delle prestazioni pensionistiche, l’età minima per la quescienza, fino a oggi di 57 anni, è innalzata a 65 per gli uomini e 60 per le donne, sempre che siano stati versati almeno 5 anni di contributi.
Nulla cambia per chi ricade nel sistema retributivo (LINK) o misto (LINK).

Sono intervenute variazioni, a mio modesto parere un po’ troppo sottovoce, anche in merito ai coefficienti di trasformazione in quanto è stata stabilita l’applicazione del meccanismo automatico di revisione e inasprimento di questi (ora fissato a 5,62 per pensionamenti a 65 anni di età) a partire da 2010.
Una revisione periodica effettuata ogni 3 anni (fin’ora la Riforma Dini (LINK) imponeva una revisione decennale!) porterà ad una frequente riduzione dei coefficienti di trasformazione applicati nel metodo di calcolo contributivo. Per un’idea chiarificatrice sull’importanza del coefficiente di trasformazione consiglio la lettura dei capitoli “Il sistema contributivo” (LINK) e “Il gap previdenziale – esempi” (LINK).

Altri aspetti toccati dalla succitata legge che vale la pena sottolineare sono:

• Riduzione del numero annuo di “finestre di uscita” . I momenti di pensionamento vengono ridotti da 4 a 2 all’anno. Ovvero per chi matura il diritto alla pensione entro il primo semestre del 2008, la pensione sarà disponibile solo a partire dal gennaio 2009.

• Riduzione del numero minimo di anni di versamento alle singole Casse coinvolte nella totalizzazione dei contributi. Per sommare insieme i contributi versati a più Enti/Casse di previdenza obbligatoria, allo scopo di ottenere più facilmente il diritto alla pensione (sotto ben determinate regole di calcolo), sono sufficienti 3 anni di contributi presso ciascun Ente/Cassa coinvolto (invece dei 6 precedentemente previsti).

• In merito al riscatto della laurea viene ampliato l’orizzonte di rateazione del costo di riscatto che sale da 5 a 10 anni.

In merito all’ultimo punto (il riscatto degli anni di laurea) tengo a sottolineare come, almeno che non serva al raggiungimento degli scaglioni trattati in precedenza, soprattutto per le persone che rientrano nel sistema contributivo, a mio personale parere, non la vedo come una soluzione ottimale poiché è vero che la pensione sarà calcolata sugli effettivi contributi versati, ma se si posseggono quelle disponibilità (ricordo che il riscatto degli anni di laurea avviene a titolo oneroso e calcolato in base al reddito da lavoro dell’anno precedente la presentazione della domanda di riscatto e non è legato ai redditi propri del periodo di laurea) io consiglierei di investirli nella previdenza complementare dove rispetteranno comunque le finalità previdenziali, ma dove il rendimento sarà dovuto alla gestione finanziaria di un professionista invece che un mero riconoscimento annuo della media del PIL degli ultimi 5 anni (si veda il capitolo “Il sistema contributivo”LINK).Clicca sull’icona qui sopra per scaricare il documento completo in pdf della legge 247/07

21/01/2008 Firma: Jonathan Figoli