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Le regole d’oro per un buon ricorso

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Nell’ottica di un’amministrazione fiscale snella e sempre più orientata al contribuente il “Contenzioso tributario” è stato profondamente rinnovato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992. Con il primo gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 sono stati riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione, il secondo decreto detta norme operative sullo svolgimento del processo tributario. Di recente, sono intervenute alcune novità, le più significative riguardano:
– l’ampliamento della giurisdizione delle Commissioni tributarie;
– le nuove modalità di deposito del ricorso;
– l’eliminazione delle limitazioni di materia previste per i consulenti del lavoro in materia di assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie;
– l’inserimento tra gli atti impugnabili dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili e del fermo dei beni mobili registrati.

Dopo questo doveroso preambolo veniamo a noi e supponiamo di aver pagato regolarmente l’IRAP, ma dopo un’attenta lettura dell’articolo “al via la crociata anti-IRAP”, abbiamo appurato di aver le carte giuste per vincere il ricorso, accingiamoci dunque a predisporlo.

Il primo passo è la preparazione dell’istanza di rimborso IRAP, l’imposta di cui possiamo richiedere il rimborso è quella versata fino ai 48 mesi antecedenti la predisposizione dell’istanza, naturalmente per l’IRAP versata in questo arco di tempo possiamo effettuare un’unica istanza, ma consiglio sempre, soprattutto se gli importi sono elevati di fare un ricorso per ogni anno di imposta. A breve sarà inserito un fac-simile di istanza sul sito per cui non mi soffermerò sul contenuto dello stesso, ciò che importa è che non dimentichiate di firmarlo su tutti i fogli e che applichiate una marca da bollo di 14,62 euro per ogni quattro pagine o 100 righe.
La documentazione da allegare è la seguente (tale documentazione è esclusa dal calcolo delle pagine per l’applicazione delle marche da bollo) :
1) modello UNICO dell’anno di cui si chiede il rimborso
2) copia di tutti gli F24 pagati per l’anno di cui si richiede il rimborso.

Un’ulteriore problematica a cui il contribuente va incontro è rappresentata senza dubbio dalla scelta del soggetto cui indirizzare la sospirata istanza (Agenzia delle Entrate o regione). Infatti, la natura di tale imposta è stata definita in più occasioni quantomeno ibrida soprattutto in virtù della materiale spettanza regionale della medesima (trattasi di imposta Statale destinata alle regioni). Molto spesso ci sono delle convenzioni tra le due, ma laddove il contribuente non abbia la possibilità di conoscerle a pieno, è consigliabile presentare due istanze, una indirizzata alla regione e l’altra all’Agenzia delle Entrate. A questo punto, una volta presentata l’istanza (con raccomandata con ricevuta di ritorno), il comportamento del contribuente sarà diverso a seconda dell’atteggiamento del destinatario della medesima. Infatti, mentre nel caso di esplicito rifiuto (diniego espresso) questo dovrà essere impugnato in Commissione Tributaria Provinciale nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica (articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546), ben diversa è la situazione nel caso di mancata risposta dell’ufficio ( rifiuto tacito). In quest’ultimo caso il ricorso è proponibile solo dopo il novantesimo giorno dal deposito della domanda (art.19, comma 1, lettera g), del medesimo decreto).
Siamo dunque giunti al secondo steps quello del ricorso che comporterà la costituzione in giudizio delle parti. Il ricorso deve essere notificato innanzitutto all’ufficio che ha emesso l’atto contestato mediante:
– consegna diretta;
– per posta, con plico raccomandato senza busta e con l’avviso di ricevimento;
– a mezzo notifica di ufficiale giudiziario
.

Entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio è necessario costituirsi in giudizio depositando o trasmettendo alla Commissione tributaria provinciale copia del ricorso. Nel caso il valore della controversia sia superiore a  2.582,00 euro siamo obbligati, secondo l’art.12 del d.lgs 546/92, ad usufruire dell’assistenza tecnica, dunque dovremmo essere rappresentati da un commercialista, un consulente del lavoro o un avvocato, nel caso invece tale importo non sia superato possiamo proporre direttamente il ricorso.7ME EVITARLO
Considerato che il processo tributario è un processo prevalentemente documentale, il ricorrente è tenuto ad esporre e depositare dettagliatamente i motivi del ricorso e la controparte è tenuta a presentare le controdeduzioni, che permettono al ricorrente di conoscere la strategia adottata.
Se l’esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, egli verrà condannato alle spese di giudizio, ma anche nel caso l’esito sia favorevole può vedersi condannato a pagare la sua parte di spese di giudizio, infatti molto spesso i giudici tributari decretano le spese compensate tra le parti.
L’art. 52 del d.lgs. n.546/02 dispone che la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere appellata alla competente commissione regionale competente a norma dell’art.4, comma 2 dello stesso decreto. L’ultimo grado del giudizio è il ricorso in Cassazione, infatti l’art. 62  del d.lgs. n.546/92, evidenzia come contro la sentenza della commissione tributaria regionale può essere proposto ricorso per cassazione .
 Ora capite perché ho utilizzato il termine crociata, purtroppo l’iter per vedersi rimborsare l’IRAP è lungo e farraginoso, ma date le ottime possibilità di esito favorevole ne vale assolutamente la pena!

Galli Rossella

23/07/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli