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Le provvigioni del promotore finanziario

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Le provvigioni sono i compensi che il promotore finanziario riceve per lo svolgimento della sua attività, sono componenti positivi di reddito d’impresa e concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
La misura della provvigione e il modo di calcolarla sono liberamente pattuiti tra il preponete e il promotore. Le modalità  di calcolo delle stesse sono le seguenti:

– Percentuale costante: consiste nell’applicare sulle vendite concluse o sulle commissioni corrisposte dal cliente la medesima percentuale per tutta la durata del rapporto,
– Percentuale crescente: è solitamente a scaglioni e tende a stimolare l’attività del promotore, premiando la crescita che egli riesce a imprimere alle vendite, ha chiaramente finalità di incentivazione.
– Percentuale decrescente: al promotore spetta una percentuale più elevata per il primo scaglione di vendite e una percentuale normale per quelle successive, date le sue caratteristiche è evidente come sia di scarsa applicazione pratica.
– Percentuale costante e premio: può essere in misura fissa o crescente a scaglioni, a partire da un minimo di produzione, il premio si può calcolare a fine anno o ad altro periodo prefissato, ha sempre finalità incentivanti.
– Sovrapprezzo: viene stabilito un prezzo minimo di base e si riconosce al promotore, la differenza o parte di essa fra il prezzo spuntato e il minimo. Tale formula lascia al promotore la determinazione del prezzo che farà non secondo i criteri del soggetto abilitato , ma secondo il suo in interesse personale, con tale modo il soggetto abilitato rischia di abbassare la qualità della sua clientela e per questo che viene applicato molto raramente.

La modalità più frequente di retribuzione del promotore è quella di rapportare la provvigione all’entità dei servizi procurati per la società mandante con percentuali semplice o ad accumulo.
Il sistema base di remunerazione del promotore finanziario è costituito dalle provvigioni di collocamento, rapportate al volume d’affari, con percentuali oscillanti dal 30 % al 60% delle spese e delle commissioni pagate dal cliente, tali provvigioni sono definite di primo livello.

Dato che quasi tutti i soggetti abilitati hanno da tempo ridotto le commissioni di entrata nei fondi, si sono ultimamente diffuse le provvigioni mantenimento o “management fee” che é, in poche parole, la rendita perpetua che il promotore finanziario percepisce sugli investimenti. I prodotti che consentono ai “promotori finanziari” di incassare questo “management fee”sono quelli del cosiddetto risparmio gestito, quindi, fondi comuni di investimento, sicav, gestioni patrimoniali mobiliari, gestioni patrimoniali in fondi, fondi pensione, polizze assicurative.  Il calcolo del “management fee” avviene trimestralmente e rappresenterebbe lo stipendio fisso del promotore finanziario. In tal modo si vuole favorire l’acquisizione e il consolidamento della clientela con l’attività di assistenza e consulenza.

Un terzo tipo di provvigioni è costituito dalle over, provvigioni indirette che spettano al promotore che ha funzioni di coordinamento quale responsabile punto operativo o divisional manager, tale provvigione è spesso in proporzione al patrimonio gestito dai colleghi coordinati.
L’indennità di valorizzazione portafoglio, viene percepita quando un promotore lascia una società finanziaria per passare ad un’altra, il suo importo è pari alla media annuale delle provvigioni percepite negli ultimi cinque anni, viene concessa per evitare conflitti con il dimissionario ma anche e soprattutto per impedirgli di portare con se la clientela. Tale indennità è dovuta ogni qual volta le società impongono patti di non concorrenza, viene tassata in modo ordinario non essendo qualificabile come contributo in conto capitale.

Al promotore possono essere riconosciuti dei premi di migrazione per compensare l’attività svolta nel trasferimento degli investimenti da un soggetto abilitato ad un altro.
A prescindere dalle modalità di quantificazione, il documento fiscale emesso dal promotore finanziario costituito dalla fattura è esente iva. Sull’importo delle provvigioni verrà calcolato il contributo previdenziale Enasarco, la fattura verrà erogata dal promotore finanziario al netto della ritenuta fiscale d’acconto. E’ l’art. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia. Si applica il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta d’acconto corrisponde all’aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all’art. 11 del T.U.I.R. che attualmente l’aliquota è fissata nella misura del 23%.

La ritenuta è dovuta a titolo d’acconto dell’IRPEF sul 50% delle provvigioni corrisposte, mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni medesime se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Se il promotore richiede anticipi sulle provvigioni maturate, deve obbligatoriamente emettere la fattura con le stesse caratteristiche di quelle emesse per le provvigioni liquidate in via ordinaria.
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09/12/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli