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Le nuove regole per la distribuzione dei c.d. prodotti “multiramo”.

I prodotti “multiramo” sono quelli caratterizzati dalla combinazione di coperture assicurative di “ramo I” e di prodotti finanziari propri del “ramo III”, e conseguentemente, sono interessati sia dalla la disciplina dettata dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti ISVAP (relativa alla distribuzione di polizze di ramo I) sia quella recata dal TUF e dai regolamenti CONSOB (relativa ai prodotti finanziari di cui al ramo III) pur rimanendo i due set di regole separatamente vigenti nei rispettivi ambiti fissati dalla legge.
Le due autorità di vigilanza hanno quindi deciso di emanare un regolamento congiunto per chiarire le regole di comportamento da seguire nell’offerta di questi prodotti.
Si sottolinea, innanzitutto, che tali normative riguarderanno esclusivamente i “soggetti abilitati” (ovvero le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, e la società Poste Italiane – Divisione Servizi Banco Posta, nonché i rispettivi promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati) e le Imprese di assicurazione, esclusivamente nella vendita diretta, vale dire effettuata dalla Direzione generale o dagli Uffici dell’impresa oppure attraverso tecniche di comunicazione a distanza. Non rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione congiunta gli intermediari assicurativi diversi dai soggetti sopra descritti , ovvero agenti di assicurazione, broker e relativi collaboratori, anche quando distribuiscono prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Questi soggetti sono infatti sottoposti alla disciplina, alla vigilanza ed al regime sanzionatorio previsti dal Codice delle Assicurazioni e dai regolamenti attuativi ma non alla disciplina introdotta dal recepimento della MIFID.Fra le altre cose la Comunicazione sottolinea come i soggetti interessati, relativamente alle regole di comportamento da osservare nella distribuzione delle polizze multiramo, debbano garantire il contemporaneo rispetto, da un lato, delle regole derivanti dal Codice delle Assicurazioni Private LINK e dalla disciplina ISVAP (tra l’altro, il Regolamento n.5/2006 LINK) riferibili alla componente di ramo I, e dall’altro, delle regole derivanti dal TUF LINK (artt. 21 e 23) e dalla normativa CONSOB (da ultimo reg. n. 16190/2007 LINK) riferibili alla componente di ramo III.
I due set di regole, nonostante un forte indirizzo omogeneo di fondo, hanno un grado di articolazione e di specificazione che può non corrispondere esattamente. In questo caso, la condotta dei soggetti abilitati o dell’impresa di assicurazione dovrà ispirarsi a modalità operative che garantiscano il contemporaneo rispetto di entrambe le discipline, il che si tradurrà, nel seguire la “somma” delle regole dettate e, ma solo “fattualmente”, nel seguire le regole in grado di “contenere” le altre.

La disciplina dell’intermediazione assicurativa recata dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, richiede – in linea con le disposizioni comunitarie cui dà attuazione (Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa) – che nella distribuzione di una polizza di assicurazione venga sempre effettuata dall’intermediario assicurativo una valutazione di adeguatezza delle caratteristiche della polizza rispetto alle esigenze assicurative del contraente.
Ciò implica che la presenza all’interno di un prodotto multiramo di coperture assicurative di ramo I rende sempre necessario procedere a tale valutazione. Affinché sia rispettata la predetta disciplina è quindi indispensabile, come previsto dall’art. 183, c.1, lett. b), del CAP e dall’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, che l’impresa nella vendita diretta e l’intermediario assicurativo acquisiscano dal contraente le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative del contraente stesso.
Nel caso di rifiuto del cliente di fornire le informazioni, la normativa prevede che quest’ultimo debba
essere informato che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. In caso di contratto inadeguato, il contraente deve essere informato per iscritto di tale circostanza e dei motivi dell’inadeguatezza.La distribuzione di polizze di ramo III e V effettuata dalle imprese e dai soggetti abilitati, è sottoposta alle disposizioni del TUF e del Regolamento CONSOB n. 16190/2007, in armonia con le disposizioni comunitarie di riferimento (Direttiva 2004/39/CE-MIFID).
Il Regolamento n. 16190/2007 richiede che, in relazione al tipo di attività svolta, venga operata una
valutazione di adeguatezza o di appropriatezza.
In particolare, il soggetto che svolge attività di “consulenza” deve valutare se nell’attività di commercializzazione intende raccomandare in via personalizzata al cliente il prodotto ed eventualmente presentarlo come adatto al medesimo.
In tale caso, secondo la disciplina recata dal reg. n. 16190/2007 della CONSOB, è richiesta la massima ampiezza nella conoscenza del cliente (acquisizioni di informazioni in merito alla sua “conoscenza ed esperienza nel settore di investimento”, alla sua “situazione finanziaria”, ai suoi “obiettivi di investimento”) e la conseguente valutazione di adeguatezza dei suoi investimenti. Nel caso di rifiuto del cliente di fornire le menzionate informazioni la consulenza non può essere prestata, e pertanto il prodotto assicurativo non potrà essere presentato come adatto per quel cliente sulla base di una raccomandazione a lui indirizzata. L’impresa o il distributore può , se del caso, procedere al collocamento del prodotto offerto valutandone l’appropriatezza, sulla base delle informazioni previste dalla regolamentazione CONSOB per l’ipotesi in cui si intenda svolgere un servizio diverso da quello di consulenza.
Nel caso di rifiuto del cliente di fornire le informazioni previste per l’appropriatezza, quest’ultimo deve essere informato che tale rifiuto pregiudica la capacità di individuare il contratto appropriato alle sue esigenze. In caso di contratto inappropriato, il contraente deve essere informato di tale circostanza.

01/02/2008 | Categorie: Assicurazioni Firma: Jonathan Figoli