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Le incompatibilità del consulente finanziario

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Secondo l’articolo 13 (bozza) del Regolamento in materia di consulenza finanziaria, l’attività di consulente finanziario è incompatibile:
a) con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario;
b) con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
c) con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2,  lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;
d) con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto  legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato  svolgimento.

In mancanza di specifiche direttive da parte del legislatore e attesa la sussistenza di una disciplina  ad hoc dei requisiti di indipendenza del consulente finanziario che sarà fornita dal Ministro  dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, la disciplina dedicata alle  incompatibilità dovrebbe essere essenzialmente destinata – al pari degli altri casi in cui il legislatore  si è preoccupato di stabilire fattispecie di incompatibilità (ad es. in materia di professioni liberali) –  ad assicurare un sufficiente livello di autonomia del consulente, precludendo il contemporaneo  svolgimento di attività o l’assunzione di incarichi che possano generare situazioni di conflitto di  interessi con i clienti ovvero minarne strutturalmente la posizione di neutralità nella prestazione di  raccomandazioni di investimento.   La disciplina in parola sarebbe preordinata, sotto tale profilo, ad integrare e rafforzare i requisiti di  indipendenza fissati dal regolamento ministeriale.

In particolare, essa dovrebbe adempiere la  funzione di selezionare ex ante, tipizzandole, alcune ipotesi in cui appare più grave il pericolo che il  regolare svolgimento dell’attività di consulenza possa essere compromesso a causa di potenziali  conflitti di interesse derivanti dalla prestazione congiunta di altre professioni o attività.   Alla luce di un siffatto criterio, l’art. 13 individua la ricorrenza di situazioni di incompatibilità nel  contemporaneo esercizio della professione di consulente finanziario, da un lato, e delle attività di promotore finanziario, agente di cambio, intermediario assicurativo – limitatamente alle figure di  cui alle lett. a), c) ed e) dell’art. 109 del codice delle assicurazioni private – e agente in attività  finanziaria, dall’altro.

Le situazioni di incompatibilità delineate sono conformi alle ipotesi previste quali requisiti di indipendenza dall’emanando regolamento ministeriale, che appunto individua nell’intrattenimento da parte dei consulenti finanziari di rapporti professionali con intermediari ed  emittenti  una causa di mancanza di indipendenza.  Da ultimo, la possibilità che possano emergere o comunque identificarsi in futuro ulteriori  situazioni in grado di porsi in grave contrasto con il corretto esercizio dell’attività di consulenza,  suggerisce di garantire un certo margine di elasticità del sistema delle incompatibilità, attraverso la  formulazione nella lett. e) di una clausola generale sul modello dell’art. 106, lett. e) del RI relativo  alle incompatibilità dei promotori finanziari.  Infine, la previsione dell’incompatibilità dell’attività di consulente finanziario con l’esercizio  dell’attività di promotore finanziario rende necessario, per evidenti ragioni di simmetria, integrare  l’art. 106 del RI, dedicato alle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di promotore  finanziario, al fine di contemplare anche in tale articolo siffatta incompatibilità.

Pertanto, l’art. 106  del RI è integrato come segue (in grassetto la parte aggiunta):

Art. 106
(Incompatibilità)

L’attività di promotore è incompatibile: 
a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto
al controllo interno, presso soggetti abilitati; 
b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al  quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore; 
c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della  certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore; 
d) con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
d-bis) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis del Testo Unico;
e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

30/06/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione