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L’appello al pubblico risparmio

Lo scopo di questo articolo è quello di presentare, fornendo un quadro molto generale, l’appello al pubblico risparmio e definirne gli aspetti salienti, per poi approfondire separatamente le due componenti principali.
La disciplina dell’Appello al Pubblico Risparmio è rivolta al pubblico degli investitori ed ha per oggetto le proposte di acquisto, di vendita, di scambio e di sottoscrizione aventi ad oggetto prodotti finanziari.
Nell’operazione la presenza di una controparte debole, l’investitore, che non sempre è in possesso delle medesime informazioni del proponente, necessita la definizione di criteri e modalità specifiche per operazioni di massa come quelle che ci apprestiamo ad analizzare e che comportano investimenti o disinvestimenti. L’intento della normativa è quindi quello di tutelare gli investitori, cioè coloro che vengono “sollecitati” ad investire o disinvestire il proprio risparmio con la prospettiva di un profitto. La loro posizione è quella del comune risparmiatore che potrebbe, ma  normalmente non lo è, essere adeguatamente informato in materia finanziaria e che viene coinvolto su iniziativa di altri soggetti. 
A tal fine, a carico dei soggetti proponenti l’operazione (emittenti, proponenti, collocatori e l’eventuale garante) vengono individuati una serie di comportamenti (adempimenti, autorizzazioni…) che, se non rispettati, comportano la sospensione e/o a dirittura  l’annullamento dell’operazione proposta; dal 2007 le responsabilità si estendono oltre la chiusura.
L’autorità investita della vigilanza è la Consob.

Tutta questa normativa dettagliata e, purtroppo non sempre chiara per i diversi rimandi anche a fonti normative diverse, è stata ideata perché è evidente il rischio corso dal risparmiatore di ricevere proposte ingannevoli, o comunque non effettivamente vantaggiose rispetto a come gli vengono proposte.
Tuttavia è utile segnalare che il pericolo di un’ informazione inadeguata è mitigato dall’introduzione della normativa Mifid, che ha previsto, per i servizi d’investimento, la predisposizione di questionari dettagliati (adeguatezza e appropriatezza) da compilarsi con il cliente che dovrebbero quindi limitare il campo d’azione dei proponenti.
Le regole che andremo ad analizzare insieme hanno lo scopo di garantire la trasparenza, correttezza e completezza nell’informazione delle offerte rivolte al pubblico, così da consentire all’investitore di scegliere in maniera più consapevole se aderire o meno alla proposta, facendosi un fondato giudizio sull’operazione.

Identifichiamo i due filoni che compongono l’appello al pubblico risparmio introducendo le definizioni fornite nel Testo Unico della Finanza.
• Offerta al pubblico di prodotti finanziari: “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
• Offerta pubblica di acquisto o di scambio: “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari”.

Possiamo quindi affermare che l’offerta al pubblico di prodotti finanziari e l’offerta pubblica di acquisto o di scambio rappresentano le facce, estremamente diverse tra di loro e con caratteri quasi opposti, di una stessa medaglia, costituita dall’appello al pubblico risparmio, così come definito dal Testo unico della finanza. Queste sono accomunate dal medesimo scopo: la tutela dell’investitore.

Un aspetto da non sottovalutare è l’oggetto della normativa: i prodotti finanziari, e non gli strumenti finanziari come erroneamente a volte si pensa. Questo elemento, che per molti può apparire trascurabile, è invece di fondamentale importanza perché impatta su ogni forma di investimento.
Per tutti coloro che non hanno ben chiara la distinzione tra prodotti e strumenti finanziari, ricordo sinteticamente la definizione che è ricavabile dal Testo Unico della Finanza. Nel decreto legislativo 58 del 1998 sono definiti puntualmente gli strumenti finanziari (tra essi riscontriamo i valori mobiliari, le azioni, le obbligazioni, i contratti derivati,…) e come prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento che ha natura finanziaria.

La materia è regolata dal decreto legislativo 58 del 1998 Parte IV e dal Regolamento Consob 11971 e successive modificazioni.
La normativa ha subito negli ultimi anni notevoli aggiornamenti; in particolare l’anno 2007 ha registrato rilevanti variazioni sul versante dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari, con l’introduzione del Capo II-bis “Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” nel regolamento Consob 11971. Ed anche la parte dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio non è stata di meno, l’ultima versione del Testo Unico della Finanza (dicembre 2007) ha modificato le percentuali, i prezzi, gli adempimenti,….per il lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

Prossimamente troverete ulteriori approfondimenti su questa normativa.

22/04/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Carmelo Galluccio