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L’acquisto dell’auto e il PROMOTORE FINANZIARIO

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L’acquisto dell’auto e il promotore finanziario
L’auto rappresenta per il promotore finanziario un importante se non il più importante bene strumentale, ad esso si applica la stessa normativa degli agenti di commercio (R.M. 11 novembre 1995, n.267/E; C.M. 10 febbraio 1998, n.48/E,p.to 2.1.3.5).

Secondo l’art. 164 del Tuir gli agenti di commercio e quindi  i promotori finanziari possono dedurre l’80% del costo sostenuto per l’acquisto dell’auto, tale articolo fissa anche una limitazione di valore sul costo di acquisizione pari ad euro:

a) 25.822,84 euro in caso di autovetture e autocaravan,
b) 4.131,66 euro per i motocicli,
c) 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Il valore massimo deducibile sarà per cui :
1) 20.658,27 euro nel caso di autovetture,
2) 3.305,33 euro nel caso di motocicli,
3) 1.652,66 euro nel caso di ciclomotori.

Per fare un esempio, se il costo dell’auto è 30.000 euro, il costo fiscalmente ammesso in deduzione è pari a 20.658,27, se il costo dell’auto è minore, ad esempio pari a 20.000 euro, il costo fiscalmente riconosciuto per il recupero è pari a 16.000 euro.

In base all’art.102 del DPR n.917/86 il costo dell’auto, essendo un costo pluriennale, è deducibile per quote annue di ammortamento, tornando all’esempio  precedente nel primo caso la quota di ammortamento deducibile dal reddito con aliquota ordinaria del 25% è pari ad euro 5.164,57 (25.822,84 x 80% x 25%), nel secondo caso è pari a 4.000 euro (20.000 x 80% x 25%). 

In sede di determinazione del reddito d’impresa occorrerà effettuare variazioni in aumento per riprendere a tassazione i costi sostenuti che risultano indeducibili, nell’esempio la quota di ammortamento indeducibile è pari a 2.335,43 (30.000 x 25% = 7.500 – 5.164,57) nel primo caso, mentre nel secondo è pari a 1.000 euro ( 20.000 x 25% = 5.000 – 4.000).

Con riferimento alle spese di manutenzione e riparazione occorre considerare che l’art.164, comma 3, del Tuir stabilisce che nel calcolo del plafond dei beni materiali ammortizzabili, su cui calcolare il 5% di soglia fiscalmente deducible ai sensi dell’art.102 comma 6 del Tuir il costo dei mezzi di trasporto a motore si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.  Tornando al nostro esempio, nel primo caso la quota dei costi deducibili per le spese di manutenzione e riparazione sono al massimo 1.032,91euro (20.658,27 x 0,05), nel secondo caso il plafond è di 800 euro (16.000 x 0,05).

I promotori finanziari se iscritti al relativo ruolo tenuto presso la Camera di commercio, ovvero al Registro delle imprese, godono ai sensi del DPR 633/72  della completa detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto, importazione, manutenzione ecc.. di autovetture, ciclomotori e motocicli. In realtà i promotori finanziari svolgono attività per la maggior parte esenti Iva, in questo caso si applica il pro-rata ( si detrae una percentuale calcolata rapportando operazioni esenti e non).

La quota di Iva non detraibile diventa un componente negativo deducibile nella determinazione del reddito di impresa, tenendo sempre conto dei tetti massimi prima annoverati. Naturalmente nel caso (più frequente) che il promotore svolga solo operazioni esenti l’Iva indetraibile diventa un costo deducile dal reddito di esercizio per un massimo di 20.658,28.

18/09/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Rossella Galli