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La valutazione di appropriatezza

Quali sono gli obblighi degli intermediari quando prestano i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia degli investimenti e dalla gestione dei portafogli? Per i servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafoglio la MIFID prevede un regime più mitigato. Infatti quando l’intermediario presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione di portafoglio, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione sia “appropriato” al cliente chiede allo stesso o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto.
In pratica la normativa MIFID prevede che l’intermediario, per prestare i servizi di collocamento, negoziazione, raccolta di trasmissione di ordini, debba acquisire dal cliente o dal potenziale cliente le sole informazioni relative alla sua conoscenza ed esperienza. Questo significa che per valutare se un prodotto o servizio di investimento sia “appropriato” per un cliente, le imprese di investimento devono verificare se il cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario, per comprendere i rischi che il prodotto o servizio di investimento, offerto o richiesto, comporta.
La normativa stabilisce che, nel caso in cui, gli intermediari ritengano che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente lo avvertano di tale situazione, se il cliente o potenziale abbia scelto di no fornire, o qualora le informazioni non siano sufficienti, gli stessi intermediari, avvertano il cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. Nei casi sopra indicati, comunque l’intermediario, potrà dare esecuzione all’operazione, acquisendo specifica autorizzazione.
Le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente comprendono:
1. i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
2. la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari poste in essere dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
3. il livello di istruzione e la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.
È precluso agli intermediari di incoraggiare un cliente, o potenziale,a non fornire le informazioni richieste.
Il cosiddetto test dell’appriopriatezza considera solo la conoscenza e l’esperienza di un investitore e non esamina come il questionario dell’adeguatezza, la sua situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione