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La valutazione della adeguatezza

Quando l’impresa di investimento effettua consulenza in materia di investimenti o gestioni del portafoglio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente, ottiene le informazioni necessarie in merito
• Alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio : in ordine alle informazioni da richiedere al cliente o al potenziale cliente riguardanti le sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio le stesse devono includere dati relativi
– ai tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza
– alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite
– al livello di istruzione e alla professione o, se rilevante, alla precedente professione del cliente o potenziale cliente
• Alla situazione finanziaria : in particolare in ordine alle informazioni da richiedere al cliente o potenziale cliente, riguardanti la sua situazione finanziaria, le stesse devono includere, laddove pertinenti, dati relativi alla fonte e alla consistenza
– Del suo reddito
– Delle sue attività, comprese le sue attività liquide
– Dei suoi investimenti
– Dei suoi beni immobili
– Dei suoi impegni finanziari regolari
• Agli obiettivi di investimento : in ordine alle informazioni da richiedere al cliente o potenziale cliente riguardanti i suoi obiettivi di investimento, le stesse devono includere dati relativi
– al periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento,
– alle sue preferenze in materia di rischio,
– al suo profilo di rischio
– alle finalità dell’investimento, laddove pertinenti
In relazione a quanto sopra specificato il legislatore comunitario ha stabilito che un’operazione di investimento prestata nell’ambito del servizio di consulenza in materia in investimenti o del servizio di gestione, potrà essere ritenuta adeguata: se tenendo conto dei dati innanzi acquisiti, soddisfa i seguenti criteri :
1. corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente
2. sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di supportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi
3. sia di natura tale per cui il cliente possieda le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione