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La Mifid e la professione di consulenza on line

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La MIFID riuscirà a mantenere la promessa di salvaguardare gli investitori da quella folta schiera di persone e società, che in questo momento stanno  elargendo consigli e raccomandazioni sui  più disparati strumenti finanziari, senza avere alcuna autorizzazione a prestare il servizio di consulenza ?  I presupposti sembrerebbero buoni,  ma solamente il tempo potrà dire,  se l’operatività della direttiva europea sugli strumenti finanziari avrà avuto  efficacia oppure no.
Dal prossimo 30 giugno (ma la data indicata sicuramente verrà posticipata) l’attività di consulenza in materia di investimenti dovrà essere svolta unicamente da intermediari finanziari autorizzati. Infatti per intraprendere questa attività, saranno indispensabili requisiti di professionalità di onorabilità e di indipendenza. Ma questi tre requisiti devono ancora essere stabiliti dall’ ormai tanto atteso regolamento del ministero dell’economia e delle finanze.

Tempi duri, quindi, per chi offre la consulenza finanziaria, e anche quella svolta on-line, senza avere le relative autorizzazione .

Con l’introduzione della MIFID la consulenza finanziaria è rientrata tra i servizi e attività di investimento e potrà essere prestata solo da intermediari autorizzati e quindi dalle prossime SIM di consulenza oppure dai consulenti indipendenti ossia persone fisiche che verranno iscritte in un apposito albo.
Prima della introduzione della direttiva MIFID tutti potevano dare consigli operativi sugli strumenti finanziari. Basta vedere su Internet quante iniziative  a pagamento esistano, volte a  consigliare gli investitori suI servizi di asset al location, di financial planing e segnali di trading.
Mentre discorso diverso è la pubblicazione e quindi la  divulgazione di una   newsletter rivolta ad un pubblico numeroso. Infatti la pubblicazione di una newsletter non rientra nelle raccomandazioni personalizzate perché è potenzialmente diretta ad un vasto pubblico e quindi non sussiste l’elemento di  personalizzazione tra il prestatore del servizio e il possibile cliente. In questo caso si deve parlare di consulenza generica e non di consulenza specifica.

03/06/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione