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La consulenza finanziaria indipendente

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Il servizio di consulenza finanziaria nel corso degli ultimi anni ha avuto un’evoluzione normativa, sia nazionale che  europea. Infatti L’art. 1, comma 1, lett. e) della legge n. 1/1991 includeva la “consulenza in materia di valori  mobiliari” tra le “attività di intermediazione mobiliare” (oggi, servizi di investimento). L’attività di consulenza  era dunque riservato a sim e banche ed era comunque subordinato al rilascio di specifica  autorizzazione.   La direttiva 93/22/CEE, diversamente dalle valutazione italiane, ha riconosciuto l’attività di  consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari tra i servizi accessori. Conseguentemente, all’atto del recepimento della direttiva, il decreto legislativo n.  415/1996 ha ricompreso la consulenza tra i servizi accessori, scelta successivamente confermata  dall’art. 1, comma 6, lett. f) del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – di  seguito anche TUF). 

La direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID) ha inserito ora la ” consulenza in materia di  investimenti” tra i servizi (e le attività) di investimento.   Pertanto, l’art. 1, comma 5, del TUF, come sostituito dal d.lgs. n. 164/2007, che ha recepito  nell’ordinamento nazionale la direttiva MiFID, prevede tra i “servizi e attività di investimento”  anche la “consulenza in materia di investimenti”, definita dal successivo comma 5-septies , il cui  esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato alle imprese di investimento, alle  banche, alle SGR, ed alle società di gestione armonizzate, qualora autorizzate nello Stato membro  di origine (art. 18, commi 1 e 2 del TUF).
 Inoltre, l’art. 18-bis del TUF, inserito dal d.lgs. n. 164/2007, riconosce anche alle persone fisiche  “in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con  regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze” la possibilità di prestare la consulenza in materia di investimenti.  La disposizione dell’art. 18-bis, comma 2 del TUF, subordina, peraltro, l’esercizio del servizio di  consulenza all’iscrizione in un apposito albo di nuova istituzione dedicato ai consulenti finanziari  persone fisiche. L’albo sarà tenuto da un costituendo Organismo, ordinato in forma di associazione  e dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, cui vengono riconosciute funzioni di  vigilanza e potestà sanzionatoria nei confronti degli iscritti (art. 18-bis, comma 4) e i cui  rappresentanti dovranno essere nominati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,  sentite la Banca d’Italia e la Consob (comma 3).

Nel quadro normativo testé delineato, l’art. 18-bis, comma 5 del TUF, demanda alla potestà  regolamentare della Consob la definizione dei principi e dei criteri relativi alle seguenti materie:
a) formazione dell’albo e relative forme di pubblicità;
b) iscrizione all’albo e cause di sospensione, radiazione e riammissione;
c) cause di incompatibilità;
d) regole di condotta che i consulenti finanziari devono rispettare nel rapporto con il cliente,  avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti  finanziari;
f) attività dell’Organismo, con specifico riferimento ai compiti di vigilanza e sanzionatori  previsti dal comma 4 dell’art. 18-bis;
g) modalità di aggiornamento professionale dei consulenti.

12/06/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione