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La classificazione della clientela secondo la Mifid

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Secondo la MIFID (Market in Financial Istruments Directive) gli investitori non sono tutti uguali e la loro suddivisione in classi determina diversi livelli di protezione e regole di condotta a cui devono attenersi gli intermediari.
Prima del recepimento della direttiva MIFID i clienti venivano suddivisi in due categorie , clienti retail e operatori qualificati, nei cui confronti non trovavano applicazione le norme relative all’offerta fuori sede, ossia il diritto di recesso e la presenza dei promotori finanziari. La nuova direttiva europea sui servizi d’investimento, ha suddiviso la clientela su tre livelli: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate. La nuova classificazione della legislazione comunitaria traccia in funzione della attribuzione di cliente una specifica forma di protezione. Ma tale identificazione in classi non è immutabile e rigida, ma può essere, dietro richiesta e rispettando precise regole, oggetto di variazione.
I clienti al dettaglio (retail) rappresentano la base della classificazione degli investitori e deve essere la classe maggiormente tutelata in quanto non sono in possesso dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze proprie dei clienti professionali e delle controparti qualificate. I modelli di protezione nei confronti dei clienti al dettaglio trovano centralità nell’obbligo da parte degli intermediari di fornire ai clienti informazioni utili, anche in formato standardizzato, affinché possano gli stessi investitori capire la natura dei servizi di investimento e il tipo specifico di strumenti finanziari e i rischi ad essi correlati, con il fine ultimo di effettuare scelte consapevoli.
I clienti professionali invece sono quelli che si ritiene posseggano l’esperienza, le conoscenze e le competenze, necessarie per effettuare autonomamente e consapevolmente le decisioni in materia di investimenti dopo un’attenta valutazione dei rischi. I clienti professionali necessitano quindi di un livello di protezione più basso rispetto a quelli retail. I clienti professionali a loro volta si dividono in clienti professionali di diritto e clienti professionali su richiesta.

1) Clienti professionali di diritto. Rientrano in questa categoria :

a) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari sia essi italiani sia esteri ( esempio gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di gestione di tali organismi).
b) Le imprese di grandi dimensioni che rispondano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
• Totale di bilancio pari o superiore a 20 milioni di euro
• Fatturato netto pari o superiore a 40 milioni di euro
• Fondi propri pari o superiori a 2 milioni di euro
c) Gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre transizioni finanziarie. Similmente sono da considerare clienti professionali di diritto i governi nazionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico,le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali, quali la Banca Mondiale, il fondo monetario internazionale, la Banca Centrale Europea.
L’intermediario prima della prestazione di qualunque servizio ha l’obbligo di informare questi clienti, che sulla base delle informazioni di cui dispone, sono considerati di diritto clienti professionali e che saranno trattati come tali a meno che non venga convenuto diversamente. Altresì l’intermediario deve informare il cliente professionale della facoltà dategli di richiedere un maggior livello di protezione ed essere considerato, in relazione ad uno o più servizi, ovvero ad uno o più prodotti o operazioni di investimento, quale cliente al dettaglio (su richiesta).

2) Clienti professionali su richiesta.

Sono i soggetti (clienti al dettaglio) che, pur non avendo i requisiti dei clienti professionali, richiedono espressamente di essere considerati come clienti professionali in virtù della competenza ed esperienza maturata in campo finanziario. Il passaggio, che determina una minore protezione, è consentito solo se l’intermediario, dopo aver valutato anche attraverso specifici test, la competenza, l’esperienza e le conoscenze del cliente, ritenga che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Ai fini della valutazione da parte dell’intermediario della competenza e della conoscenza dei clienti, devono essere soddisfatte almeno due dei seguenti requisiti:

• Il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
• Il valore del portafoglio del cliente, inclusi i depositi in contante deve superarre i 500.000 euro;
• Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.


3) Controparti qualificate.

Sono la classe di clientela che possiede il più alto livello di conoscenza, di esperienza e competenza in materia di investimenti e di contro è la categoria di investitori che ha la minore protezione e al tempo stesso la maggiore libertà di azione. Ma tale classe assume rilevanza solo quando l’intermediario presta i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzioni di ordini.
Con il termine controparte qualificata viene delineato un sottoinsieme degli investitori professionali. Ai sensi dell’art. 6, comma 2 quater del Testo Unico della Finanza sono controparti qualificate :
• le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
•le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
• le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all’organismo di compensazione di tali mercati;
• le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
• le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea.

22/01/2008 | Categorie: Consulenza Finanziaria , Finanza personale Firma: Redazione