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Il promotore può costituire una società ?

L’attività di promotore finanziario può essere praticata solamente da persone fisiche. In altri termini essa non può essere svolta in forma societaria, anche dopo il recepimento della Mifid, cioè della direttiva europea in materia di mercati e strumenti finanziari. L’attività di promotore finanziario, come precisa la stessa Consob, ha carattere rigorosamente personale. Inoltre, nella comunicazione n. DIN/1005619 la stessa Consob, rispondendo ad una domanda riguardante la possibilità da parte dei promotori finanziari di costituir una società in accomandita semplice, ha testualmente affermato “ nell’attuale assetto normativo non sembra esservi spazio per la costituzione di società aventi ad oggetto sociale l’attività di promozione finanziaria, e ciò neppure nel caso in cui si tratti di società in accomandita semplice in cui il promotore assuma la veste di socio accomandatario solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali”.
La Consob ha accolto l’ipotesi che l’attività di promotore finanziario sia svolta nella forma dell’impresa familiare. In tal caso, proprio in virtù del carattere rigorosamente personale dell’attività di promotore finanziario, i familiari addetti all’impresa familiare non possono dedicarsi allo svolgimento delle attività proprie del promotore finanziario bensì solo all’esercizio di mansioni strumentali o ancillari. In conclusione, la titolarità dell’impresa spetta esclusivamente al promotore finanziario e solo lui sarà responsabile nei confronti di terzi per le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa familiare.

28/01/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione