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Il promotore produce reddito d’impresa : L’Irap deve pagarla

L’attività di promotore finanziario produce reddito d’impresa ai fini fiscali ed è quindi assoggettabile al tributo Irap. L’autonoma organizzazione, principio base per l’imposizione al tributo regionale, è infatti insita al concetto stesso di impresa. L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 254/E del 14 settembre, rispondendo all’istanza di interpello avanzata da un contribuente che non si riteneva
obbligato al versamento dell’imposta, poiché sosteneva di svolgere un’attività a carattere prettamente personale e in assenza di specifica organizzazione, sebbene fiscalmente assimilabile al reddito d’impresa. A sostegno della propria posizione, il contribuente specificava che: i guadagni percepiti sono legati al numero di contratti personalmente sottoscritti; i servizi (pc, stampante, linea telefonica, ufficio ecc.), messi a disposizione dalle società mandante per cui presta opera, sono strumentali allo svolgimento dell’attività; unici beni personali sono un telefono cellulare e un motociclo; infine, non vengono utilizzati collaboratori esterni né occasionali né continuativi. A sostegno della sua tesi, ricordava la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, n. 3680/2007, che esclude l’esistenza del presupposto impositivo, e quindi l’obbligo di versare l’Irap, ogni qual volta il contribuente risulta inserito in una struttura organizzativa di cui non è responsabile.Di contro l’Agenzia interviene sul punto dichiarando che presupposto dell’imposta in questione è
“l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, come stabilisce l’art. 2 del decreto legislativo n. 446/1997, istitutivo dell’Irap. E aggiunge, riferendosi all’attività professionale, che numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno approfondito il concetto di “attività autonomamente organizzata”, escludendo che la stessa ricorra qualora il contribuente si avvalga di mezzi personali e materiali che costituiscono “mero ausilio della sua attività personale, simile a quella di cui abitualmente si avvalgono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap (collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti)”. L’accertamento di queste condizioni spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se dallo stesso congruamente motivato. Tuttavia, tali principi evidenziati non possono applicarsi in quanto riconducibili unicamente alle attività professionali, ovvero produttive di reddito di lavoro autonomo, e non anche all’attività d’impresa, quale quella svolta dal promotore finanziario che, pertanto, è sempre soggetta al pagamento dell’Irap. Sulla questione inoltre la risoluzione ribadisce, infatti, l’appartenenza del requisito dell’organizzazione alla nozione stessa di impresa, come si ricava dalla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, laddove si suppone “assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui” esclusivamente nel caso di un’attività professionale, ancorché svolta in maniera abituale.
Solo in questa ipotesi, non essendoci il presupposto stesso dell’imposta, la stessa risulterà inapplicabile, come evidenziato di recente anche dalla Cassazione, con sentenza n. 3678 del 16 luglio del 2007.

01/02/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione