NEWS

Il promotore finanziario e la professione del mediatore del credito

La comunicazione Consob n. DIN/1079215 del 19 ottobre 2001stabilisce che esiste incompatibilità tra l’attività di promotore finanziario e il mediatore del credito iscritto all’albo previsto dalla legge n.108/1996, purché esse siano svolte nel rispetto delle condizioni di seguito rappresentate :
a) lo svolgimento dell’attività di mediatore creditizio da parte del promotore deve essere oggetto di apposita comunicazione, rivolta all’intermediario per il quale il medesimo promotore opera;
b) il promotore finanziario operante per un intermediario potrà svolgere attività di mediazione creditizia solo ove l’intermediario stesso non svolga attività di concessione di finanziamenti o di distribuzione di prodotti finanziari di erogazione.
Ciò al fine di evitare che un soggetto ricopra contemporaneamente posizioni, caratterizzate rispettivamente da imparzialità ed equidistanza dalle parti, nel caso del mediatore creditizio, e dal legame contrattuale con un determinato intermediario, nel caso del promotore finanziario, che possano ingenerare confusione nella clientela. Si fa salva la diversa ipotesi in cui l’intermediario per conto del quale il promotore effettua l’offerta fuori sede svolga in proprio attività di mediazione creditizia e si avvalga all’uopo di promotori finanziari,
nel qual caso la medesima attività sarà svolta dal promotore per conto, e sotto il controllo, dell’intermediario stesso.

22/01/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione