NEWS

Il Promotore Finanziario e il raggiungimento dei requisiti per la pensione

Immagine di anteprima

Se si prova a fare una piccola indagine statistica coinvolgendo 10 lavoratori dipendenti od autonomi – se mai con  una età anagrafica che veleggia verso i 50 anni –  si vedrà che 9 su 10   fanno  coincidere il momento del raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione (o di sola contribuzione) voluti dalla legge per il diritto alla pensione di anzianità , con quello del  materiale percepimento delle rate di pensione, ovvero della sua decorrenza effettiva. Il restante 1 su 10 risponde invece di non conoscere l’argomento (benchè esso sia stato oggetto solo pochi mesi fa della riforma Maroni 2  meglio nota come quella che ha sostituito lo scalone con gli scalini) e quindi di non porsi assolutamente alcun problema.

                Anche se verosimilmente  la confusione  tra i due momenti è frutto più della tensione determinata dalla lunga ed ininterrotta corsa del lavoratore verso “il primo appuntamento possibile con la pensione” che non sia quella ordinaria di vecchiaia, (liquidata all’età pensionabile con almeno 20 anni di contributi)  che della non conoscenza del significato e delle “conseguenze” indotte  delle due circostanze, val la pena di soffermarci su di esse, posto che sono invece  tra loro diversissime,  sono  governate da  due distinti complessi normativi, e possono essere intervallate da  “vuoti temporali” che giungono fino all’anno e mezzo, a causa del perverso meccanismo delle cosiddette “finestre di uscita” , di cui sarebbe opportuno parlare un po’  di più.       

Lo dimostra l’esempio di un Promotore Finanziario, ex bancario per 23 anni e tale da 15 anni,  che raggiunge i requisiti di età e di contribuzione voluti dalla legge il 31 di luglio di un certo anno, e che –  sulla base delle tabelle esposte in calce –  inizierà a percepire materialmente le rate della sua pensione solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo, con un differimento del beneficio del cumulo reddito/pensione di ben 17 mesi, e la sicura destabilizzazione indotta dalla “imprevista”  compromissione del quadro degli interventi di pianificazione a suo tempo compiuti, in termini di mancato introito.

                Si aggiunga che questa forma di rinvio della corresponsione della rendita  maturata, specie allorquando si è molto a ridosso del compimento dell’età pensionabile (65 e 60 anni di età rispettivamente per gli uomini e  le donne) “annacqua” peraltro  la convenienza economica e la opportunità del riscatto (oneroso) della laurea, riducendo il  periodo di “recupero” dell’investimento, sempre più risicato e compresso proprio per effetto delle famigerate “finestre di uscita”.                     

                Come molti sanno, è sicuramente sufficiente ad evitare di incorrere nei dannosi inconvenienti citati,  il ricorso ad  un Esperto Previdenziale che gestisca la complessiva problematica pensionistica (spesso inutilmente esposta in trattativa dal Cliente)  attraverso una “relazione di consulenza” altamente specializzata (1), in grado di ottimizzare le risorse “anche da pensione” disponibili ad una certa età ed  evitare spiacevoli  e destabilizzanti “sorprese” alla soglia della cessazione della attività lavorativa.

      Pensione di anzianità : “finestre di uscita”  con meno di 40 anni di contributi

 

  Requisiti maturati entro il

                  Decorrenza effettiva della pensione

      lavoratore dipendente

Lavoratore autonomo o dipendente + autonomo

               30 giugno

1° gennaio anno successivo

1° luglio anno successivo

             31 dicembre

1° luglio anno successivo

1° gennaio secondo anno successivo

 

    Pensione di anzianità : “finestre di uscita” con almeno  40 anni di contributi

 

  Requisiti maturati entro il

                  Decorrenza effettiva della pensione

      lavoratore dipendente

Lavoratore autonomo o dipendente + autonomo

            31 marzo

1° luglio stesso anno

1° ottobre stesso anno

            30 giugno

1° ottobre stesso anno

1° gennaio anno successivo

         30 settembre

1° gennaio anno successivo

1° aprile anno successivo

          31 dicembre

1°aprile anno successivo

1° luglio anno successivo

 

(1) per le modalità di richiesta della “relazione di consulenza specializzata” ed i tempi e costi connessi,  cliccare qui

 

Dr. Domenico Attardi

 

 

Questo articolo è tratto ed è disponibile anche sul blog http://previdenzaindipendente.wordpress.com

 

01/12/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione