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Il Promotore Finanziario e il raggiungimento dei requisiti per la pensione

Se si prova a fare una piccola indagine statistica coinvolgendo 10 lavoratori dipendenti od autonomi – se mai con una età anagrafica che veleggia verso i 50 anni – si vedrà che 9 su 10 fanno coincidere il momento del raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione (o di sola contribuzione) voluti dalla legge per il diritto alla pensione di anzianità , con quello del materiale percepimento delle rate di pensione, ovvero della sua decorrenza effettiva. Il restante 1 su 10 risponde invece di non conoscere l’argomento (benchè esso sia stato oggetto solo pochi mesi fa della riforma Maroni 2 meglio nota come quella che ha sostituito lo scalone con gli scalini) e quindi di non porsi assolutamente alcun problema.
Anche se verosimilmente la confusione tra i due momenti è frutto più della tensione determinata dalla lunga ed ininterrotta corsa del lavoratore verso “il primo appuntamento possibile con la pensione” che non sia quella ordinaria di vecchiaia, (liquidata all’età pensionabile con almeno 20 anni di contributi) che della non conoscenza del significato e delle “conseguenze” indotte delle due circostanze, val la pena di soffermarci su di esse, posto che sono invece tra loro diversissime, sono governate da due distinti complessi normativi, e possono essere intervallate da “vuoti temporali” che giungono fino all’anno e mezzo, a causa del perverso meccanismo delle cosiddette “finestre di uscita” , di cui sarebbe opportuno parlare un po’ di più.
Lo dimostra l’esempio di un Promotore Finanziario, ex bancario per 23 anni e tale da 15 anni, che raggiunge i requisiti di età e di contribuzione voluti dalla legge il 31 di luglio di un certo anno, e che – sulla base delle tabelle esposte in calce – inizierà a percepire materialmente le rate della sua pensione solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo, con un differimento del beneficio del cumulo reddito/pensione di ben 17 mesi, e la sicura destabilizzazione indotta dalla “imprevista” compromissione del quadro degli interventi di pianificazione a suo tempo compiuti, in termini di mancato introito.
Si aggiunga che questa forma di rinvio della corresponsione della rendita maturata, specie allorquando si è molto a ridosso del compimento dell’età pensionabile (65 e 60 anni di età rispettivamente per gli uomini e le donne) “annacqua” peraltro la convenienza economica e la opportunità del riscatto (oneroso) della laurea, riducendo il periodo di “recupero” dell’investimento, sempre più risicato e compresso proprio per effetto delle famigerate “finestre di uscita”.
Come molti sanno, è sicuramente sufficiente ad evitare di incorrere nei dannosi inconvenienti citati, il ricorso ad un Esperto Previdenziale che gestisca la complessiva problematica pensionistica (spesso inutilmente esposta in trattativa dal Cliente) attraverso una “relazione di consulenza” altamente specializzata (1), in grado di ottimizzare le risorse “anche da pensione” disponibili ad una certa età ed evitare spiacevoli e destabilizzanti “sorprese” alla soglia della cessazione della attività lavorativa.
Pensione di anzianità : “finestre di uscita” con meno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il |
Decorrenza effettiva della pensione |
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lavoratore dipendente |
Lavoratore autonomo o dipendente + autonomo |
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30 giugno |
1° gennaio anno successivo |
1° luglio anno successivo |
31 dicembre |
1° luglio anno successivo |
1° gennaio secondo anno successivo |
Pensione di anzianità : “finestre di uscita” con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il |
Decorrenza effettiva della pensione |
|
lavoratore dipendente |
Lavoratore autonomo o dipendente + autonomo |
|
31 marzo |
1° luglio stesso anno |
1° ottobre stesso anno |
30 giugno |
1° ottobre stesso anno |
1° gennaio anno successivo |
30 settembre |
1° gennaio anno successivo |
1° aprile anno successivo |
31 dicembre |
1°aprile anno successivo |
1° luglio anno successivo |
(1) per le modalità di richiesta della “relazione di consulenza specializzata” ed i tempi e costi connessi, cliccare qui
Dr. Domenico Attardi
Questo articolo è tratto ed è disponibile anche sul blog http://previdenzaindipendente.wordpress.com