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Il promotore e la gestione surrettizia

Si parla di gestione surrettizia di patrimoni, quando le operazioni disposte dai clienti assistiti dal medesimo promotore finanziario presentino un grado di omogeneità non giustificata dalle condizioni di mercato e tale, perciò, da far astrattamente dubitare della effettiva paternità degli ordini.
Un indicatore che può far presumere una gestione surrettizia di patrimoni sono scelte di investimento omogenee e pressoché simultanee da parte di clienti assistiti da uno stesso promotore finanziario
Emerge, dunque, l’esigenza di monitorare con particolare attenzione il compimento simultaneo di operazioni omogenee da parte dei clienti assistiti da un medesimo promotore finanziario, in quanto ritenuto sintomatico di una possibile attività gestoria da parte di quest’ultimo.
Il problema della gestione mascherata di patrimoni mobiliari da parte del promotore finanziario nasce, dunque, proprio dallo sconfinamento del suo operato verso attività sottoposte a riserva, ovvero, dallo svolgimento delle sue incombenze in modo tale da avvicinarsi verso attività riservate all’intermediario.
Avremo quindi un promotore finanziario che, in relazione all’operatività che pone in essere verso il cliente, cessa il suo ruolo (istituzionale) di “collegamento” tra l’investitore e l’intermediario abilitato, così da finire per assumere il ruolo di “gestore” del patrimonio dell’investitore.Tale “sconfinamento” è stato ravvisato dalla Consob (e in certi casi se ne è interessata anche l’autorità giudiziaria), in molteplici interventi sanzionatori ai danni di promotori finanziari.
Le fattispecie più volte sanzionate fanno riferimento, nella gran parte dei casi, ad operazioni di investimento/disinvestimento in strumenti finanziari, le quali, “benché formalmente disposte dai clienti mediante la firma sugli appositi moduli, sono nella sostanza decise dal promotore finanziario con la conseguenza che le sottoscrizioni dei clienti altro non sono che un atto di assenso al compimento di operazioni individuate dal promotore di propria iniziativa e quindi comunicate all’investitore”.
Le autorizzazioni fornite dai clienti non sarebbero, quindi, altro che “mere dichiarazioni preventive di avallo”e l’attività del promotore una “gestione con preventivo assenso”.
La prova che le operazioni sarebbero “nella sostanza” decise dal promotore, ad avviso della Commissione, risiederebbe nel fatto che “non è plausibile che molti clienti (presso il medesimo promotore) effettuino l’identico tipo di investimento e (per giunta) tutti nello stesso giorno.
Sulla base di queste argomentazioni la Consob giunge a ritenere una “gestione surrettizia” o mascherata di patrimoni mobiliari da parte del promotore finanziario che invade la sfera di operatività riservata all’intermediario-gestore.
Una simile attività viene definita dalla Commissione una “grave violazione delle norme di legge e regolamentari”, tale da determinare la sanzione della radiazione e cancellazione dall’albo unico nazionale dei promotori finanziari ovvero nei casi meno gravi la sospensione dall’albo.
Nell’ampia casistica sanzionatoria offerta dalla Consob emergono gli elementi ricorrenti della c.d. gestione mascherata o “surrettizia”
• stessa tipologia di operazione
• esecuzione delle operazioni nella stessa giornata (o settimana).

22/01/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione