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Il promotore e il professionista intellettuale

L’attività del promotore finanziario è di per sé molto complessa e questa molteplicità di contenuti nell’ esecuzione abituale e professionale della promozione finanziaria si esplica in una serie di compiti :
1) compiti prettamente commerciali (promozione della vendita o della sottoscrizione di strumenti finanziari, di servizi di investimento)
2) compiti esecutivi quali la consegna di documenti all’investitore
3)compiti implicanti attività intellettuale (consistente soprattutto nell’illustrazione degli strumenti e prodotti finanziari offerti che finiscono con l’assolvere ad una funzione di consulenza e guida del risparmiatore nell’attuazione delle sue scelte.
L’autorità di vigilanza ha escluso la possibilità di qualificare coloro che svolgono un’attività di promozione finanziaria come professionisti intellettuali. Infatti l’attività del promotore finanziario consiste essenzialmente nella promozione e vendita, per conto di un soggetto abilitato, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, e rispetto a tali profili, il carattere intellettuale di taluni aspetti del rapporto che si va ad istaurarsi fra promotore finanziario e cliente assume un rilievo di minore importanza, risultando, in ogni caso sussidiario all’attività di promozione e vendita dei medesimi prodotti e servizi. Quanto detto sopra, fa dedurre che la promozione e collocamento non rappresa certamente la classica attività intellettuale. Anche se, bisogna dire che in alcuni momenti della sua attività di offerta fuori sede, sono presenti certamente caratteri tipici del professionista intellettuale (esempio consulenza per la scelte di investimento) ma comunque sempre di carattere secondario rispetto a quella principale di promozione.
D’altra parte l’iscrizione ad un determinato albo di per sé non assegna la qualifica di professionista intellettuale e tale professionista intellettuale iscritto in un determinato albo, viene inserito in una specifica corporazione da cui derivano da parte del professionista diritti e obblighi. Di contro l’albo dei promotori finanziari non è gestito da un organo corporativo, bensì da un organo che assolve funzioni di interesse pubblico che senza dubbio come fine principale non ha la diffusione del prestigio dei suoi iscritti.

22/01/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione