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Il passaggio generazionale:
gli strumenti

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Analisi sul ricambio generazionale e sugli strumenti para-successori, utili a fornire le giuste risposte a una aspettativa di vita sempre più longeva e digitale

Il passaggio generazionale oggi

Oggi più che mai la tematica del passaggio generazionale e degli strumenti para-successori è di massima attualità. La questione riveste grande importanza soprattutto in Italia, considerata stabilmente tra i Paesi più longevi al mondo, anche a livello imprenditoriale.

In tutto questo anche il digitale, soprattutto Facebook, ha di recente scosso la tradizione del nostro diritto successorio, provocando gli utenti a pensare alle sorti del proprio account nell’ipotesi di decesso dopo la loro morte, permettendo ad altri di proseguire nel tempo con le pubblicazioni, a titolo commemorativo, o con la dicitura “in ricordo di”.

In questo contesto, una domanda sorge spontanea, ma come si pone il nostro Ordinamento e quali strumenti possiamo impiegare a fronte di un’aspettativa di vita sempre più longeva?

Il diritto di famiglia

L’art.29 della nostra Costituzione precisa che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio“.

Il diritto di famiglia è stato oggetto di riforme a partire dal 1975, ma non con riferimento alla qualifica dei legittimari, i quali in ambito successorio conservano diritti “intoccabili”, ricollegabili al mero status e non al rapporto affettivo concreto.

Per esempio, il coniuge separato conserva i diritti successori, salvo che gli sia addebitata la separazione per colpa. Anche il coniuge divorziato potrebbe conservare l’assegno divorzile, che si trasforma in assegno successorio, in determinate condizioni.

La vita della famiglia fondata sul matrimonio sta cambiando. Non solo si sta allungando negli anni, ma si sta allargando in termini di persone coinvolte.

Per quanto riguarda alla successione per le famiglie allargate è ancora regolamentata dalla legge e/o dal testamento e non dal contratto. Nulla è stato attribuito per legge al convivente moreuxorio, il quale continua ad essere un nulla per l’Ordinamento (tamquam non esset), salvo per un diritto di abitazione che può variare fino a 5 anni, in ragione della durata effettiva del rapporto registrato alla Anagrafe.

Non solo, ma se da un lato la recente riforma della filiazione ha definitivamente equiparato i figli legittimi a quelli naturali, non è stata offerta ancora alcuna tutela specifica al figlio sociale, ossia al figlio del convivente nella nuova famiglia di fatto.

Divorzio e successioni

Altro caso, non più insolito, è quello della persona divorziata che cresce i figli del convivente o della convivente e poi gli aiuta ad inserirsi nell’azienda, perché il figlio o i figli nati nel corso della relazione o matrimonio precedente hanno scelto ed intrapreso altre strade, oppure perché già in età adulta non sono interessati alla prosecuzione dell’azienda.

In prima approssimazione, i diritti per queste categorie dovranno essere regolati soltanto dal testamento che, in mancanza di legittimari, diventa sovrano, ma che in loro presenza diventa riducibile, se non addirittura nullo nella fase di divisione testamentaria, qualora non fossero coinvolti ex art 735 c.c.

I limiti non si fermano qui, pensiamo solo all’aspetto fiscale, franchigie di esenzione particolarmente elevate per coniuge e figli, mentre nulla in favore del convivente e, tanto meno, per la categoria del figlio sociale.

Negozi parasuccessori: ulteriore tutela del patrimonio

In questo contesto, la dottrina ha elaborato una categoria di negozi para-successori, i quali, non sono un’alternativa agli strumenti successori, ma possono aggiungersi assolutamente alle forme tipiche di delazione del nostro Ordinamento per offrire più tutela all’avvicendamento del patrimonio.

Sono negozi nei quali la causa di morte non sarà la causa del contratto, ma l’elemento accidentale, quale un termine o condizione, al verificarsi del quale si producono determinati effetti.

Le due categorie di negozi

Al di là dell’ipotesi tipica, quale è il patto di famiglia, applicabile soltanto nell’ambito dell’azienda a determinate condizioni, la dottrina ha proposto due categorie di negozi, quelli trans mortem e quelli post mortem, le quali si differenziano unicamente per il potere di revoca del disponente.

I tratti fondamentali della prima categoria sarebbero:

  1. 1. la fuoriuscita dal patrimonio del disponente del bene prima della morte;
  2. 2. la definitività del passaggio al beneficiario soltanto alla morte del sisponente;
  3. 3. la possibilità di revoca della disposizione da parte del disponente sino alla morte.

Alcuni esempi della prima categoria sarebbero:

  • a) il mandato post mortem;
  • b) il contratto a favore di terzo ex art. 1412 se lo stipulante non ha rinunciato al potere di revoca;
  • c) le clausole di consolidazione nei contratti di società;
  • d) il negozio fiduciario;
  • e) la rendita vitalizia a favore di terzo;
  • f) l’assicurazione sulla vita
  • g) il vitalizio alimentare a favore di terzo;
  • h) il deposito bancario a favore di terzo;
  • i) l’accollo;
  • h) il vincolo di destinazione.

Alcuni esempi della seconda categoria sarebbero:

  • a) donazione modale con adempimento dell’onere post mortem;
  • b) la donazione con condizione di riversibilità riferita alla morte del donatario;
  • c) il contratto a favore del terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte se lo stipulante ha rinunciato al potere di revoca,
  • d) il trust
  • e) i contratti di convivenza.

In queste ipotesi non si rinviene la violazione del divieto dei patti successori e, pertanto, possiamo regolare in modo contrattuale e nel tempo gli interessi in gioco.

Peraltro, possiamo affermare che tale divieto non ha una garanzia costituzionale, ma sarà possibile che in futuro questa categoria di negozi si ampli, anche per effetto di un’interpretazione meno rigida di tale divieto.

Facebook e il contatto erede

Anche i social, in particolare Facebook stanno suggerendo soluzioni parasuccessorie, tanto è vero che gli utenti che abbiano optato per la conservazione, anche solo commemorativa, del proprio account, prevedendo di nominare il contatto erede.

Il contatto erede potrà scrivere post, rispondere alle nuove richieste di amicizia, aggiornare l’immagine di copertina, ma non potrà modificare i contenuti già esistenti.

Non siamo in presenza di una volontà testamentaria, ma un atto di ultima volontà. La ragione potrebbe risiedere nel fatto che al contatto erede non vengono date le stesse credenziali del titolare dell’account, ma nuove credenziali di cui sarà titolare il designato e quindi non ci sarà una successione o attribuzione, tanto meno di natura patrimoniale, ma ci sarà una titolarità originaria.

Più che un testamento digitale, si dovrebbe quindi pensare all’istituto degli atti di ultima volontà, ossia a quegli atti che proprio perché non a contenuto patrimoniale, non contrastano con il divieto dei patti successori, e sono ammissibili ed efficaci come mere volontà unilaterali con effetti post mortem, senza neppure dover osservare i requisiti di forma, come quelli previsti dal testamento.

In conclusione, a fronte di dati empirici inequivocabili, è necessaria una risposta del consulente molto più in linea con i tempi e soprattutto con gli interessi ed esigenze del cliente, cercando quegli strumenti para-successori che possano supplire alle carenze del nostro impianto successorio.

07/04/2020 | Categorie: Senza categoria Firma: Francesco Frigieri