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Il nuovo scenario indotto dalla MiFID

L’entrata in vigore della MiFID non implica solo adeguarsi a nuovi adempimenti operativi o amministrativi, ma anche assumere, da parte delle funzioni competenti, precise scelte di business.
La Direttiva MiFID è caratterizzata da due principi ispiratori:
1. da un lato introduce una significativa deregolamentazione di alcune tipologie di attività (come la gestione dei mercati), finora svolte in regime sostanzialmente monopolistico nei singoli Stati membri UE;
2. dall’altro amplia ulteriormente le possibilità di svolgere servizi di investimento in altri Paesi membri UE (c.d. passaporto europeo), sulla base dell’autorizzazione del Paese di origine (home country control, letteralmente controllo del Paese di origine in cui l’intermediario ha la sede principale) ed in un contesto di armonizzazione delle regole ulteriormente accresciuta.
Ne conseguono rilevanti modifiche negli assetti competitivi e nella struttura stessa dei mercati degli strumenti finanziari:
• in una prima fase è possibile che si accresca il numero di operatori che si candidano a gestire mercati, tenuto anche conto di diverse tipologie di strumenti finanziari trattati in ciascun mercato;
• solo in un secondo momento si può ipotizzare un graduale consolidamento in cui prevalgono gli operatori capaci di attrarre i maggiori flussi di ordini, creando veri e propri poli di liquidità per determinate categorie di titoli;
• ulteriori novità riguardano le regole di condotta da applicare nei rapporti con gli investitori: viene richiesto di garantire a taluni segmenti di clientela (ad es. le imprese di piccole e medie dimensioni) maggiori livelli di protezione rispetto a quelli attuali, mentre alcune tipologie di servizi a limitata componente consulenziale possono essere fornite a tutti i clienti in un regime di minori adempimenti rispetto a quelli attuali. Nel complesso, si tratta di un’area che prevede un alleggerimento degli oneri di compliance, anche se abbinato ad una maggiore differenza di trattamento fra diverse categorie di clienti;• l’applicazione pratica del principio di best execution in presenza di una pluralità di mercati richiede all’operatore di canalizzare gli ordini degli investitori sui mercati dove ritiene di spuntare il prezzo migliore per il proprio cliente;
• gli sviluppi richiamati, insieme ad obblighi di profilazione e segmentazione della clientela più articolati, comportano massicci investimenti informatici nelle seguenti aree: sistemi di connessione con i mercati, allacciamenti con data providers, anagrafiche, procedura titoli, sistemi di supporto alla vendita (ad es. profilazione e financial planning);
• in particolare, è necessario gestire fonti multiple di dati eterogenei, elaborare molte informazioni in tempo reale e garantire la continuità del servizio, mediante l’utilizzo di infrastrutture estremamente flessibili;
• tali investimenti, in particolare, assumono entità e caratteristiche diverse in funzione del modello di business adottato nell’attività di intermediazione titoli.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione