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Il diritto di recesso

L’articolo 30 comma 6, 7 del TUF sancisce la possibilità da parte dell’investitore che ha concluso, fuori sede, contratti relativi al collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali, la possibilità di recedere da tale contratti.
Infatti tale articolo recita : “ L’efficacia del contratto di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore”.
La sospensione dell’efficacia del contratto sottoscritto dall’investitore inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione, ossia dal momento in cui tale contratto trova conclusione con l’intermediario. L’investitore può , entro sette giorni, comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o all’intermediario. Tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore.
Il recesso va esercitato tramite raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telex o fax ed è tempestivo se spedito entro i termini, a condizione che venga confermato con raccomandata a.r (se spedito con altri strumenti). Anche se bisogna sottolineare che l’avviso di ricevimento non è condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.Il comma 7 dell’articolo 30 del TUF, stabilisce inoltre che l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità relativa del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. Questo significa che la possibilità di recesso deve essere indicata nei moduli o formulari che vanno consegnati all’investitore prima della sottoscrizione del contratto.
Inoltre secondo sempre l’articolo 30, comma ottavo, del TUF, il diritto di recesso non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione
– di azioni con diritto di voto
– di altri strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni con di diritto di voto. Ciò a condizione che le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di Paesi dell’Unione Europea.
Tale esclusione dal diritto di recesso in capo all’investitore, trova la sua giustificazione nella necessità di garantire il corretto funzionamento delle operazioni di collocamento, che richiedono tempi ristretti, per consentire tempestivamente le procedure di riparto e procedere alle negoziazioni.
Come detto il diritto di recesso non trova applicazione né alle offerte pubblica di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto, né alle operazioni c.d di switch, ossia di conversione tra fondi comuni o comparti di Sicav. La ragione è da ricondursi alla necessità di evitare comportamenti opportunistici e speculatori degli investitori, i quali potrebbero essere indotti a esercitare il recesso per il fatto che la quotazione del titolo acquistato o sottoscritto risulti essere sceso rispetto al momento di acquisto o di sottoscrizione.Discorso a parte merita la nuova normativa sulla commercializzazione a distanza, ossia D.lgs. del 19 agosto 2005, n° 190, relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; l’articolo 11 di tale norma, consente al consumatore di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla conclusione del contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo. Inoltre, il successivo comma 5 dell’articolo 11, prevede che il diritto di recesso non si applica ad una serie di servizi, “il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso (ossia operazioni di cambio, strumenti del mercato monetario, valori mobiliari, quote di un organismo collettivo, contratti a termine fermo (future) su strumenti finanziari, contratti a termine su tassi di interessi (FRA), contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps), opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento indicati sopra, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse)”.

22/01/2008 | Categorie: Mondo consulenti Firma: Redazione