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Il contratto nei servizi di investimento

La direttiva MIFID stabilisce che le imprese di investimento che prestano i servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti a nuovi clienti al dettaglio di concludere un accordo di base scritto con il cliente in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del cliente. L’art. 23 del TUF afferma l’obbligatorietà della forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di consulenza in materia di investimenti ed il dovere della consegna di un esemplare di un esemplare del contratto ai clienti. Nei casi di inosservanza della forma scritta, il contratto è nullo. L’art. 37 del regolamento Intermediari Consob, prevede l’obbligo della forma scritta per i soli contratti sottoscritti dall’intermediario con i clienti al dettaglio e che abbiano ad oggetto i seguenti servizi :
– negoziazione per conto proprio;
– esecuzione di ordini per conto dei clienti;
– sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
– collocamento, senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
– gestione di portafogli;
– ricezione e trasmissione di ordini;
– gestione multilaterali di negoziazione;
– la concessione di finanziamenti.Mentre la forma scritta non è richiesta per quei contratti avente ad oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi e attività di investimento e/o servizi accessori, siano essi svolti nei confronti di clienti al dettaglio, clienti professionali, controparti qualificate :
– consulenza in materia di investimenti;
– la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
-la locazione di cassette di sicurezza;
– la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
-i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
-la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
-l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento;
– le attività e i servizi individuati con regolamento del ministro dell’Economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione