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Idd, in vigore la “MiFID II” delle assicurazioni

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Rivoluzione in nome della trasparenza e della tutela del cliente per l’assicurativo

Dal 1° ottobre è entrata in vigore la direttiva europea Idd, che va rivoluzionare le polizze vita e danni. Una sorta di “MiFID II” delle assicurazioni, che vuole favorire la trasparenza nell’ottica di salvaguardare i diritti dei clienti. Cambierà così l’approccio degli intermediari assicurativi, i quali dovranno interessarsi più alla “comprensione del bisogno rispetto al prodotto”, come sottolinea Stella Aiello, presidente di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici).

Se la MiFID II vuol riformare il settore delle consulenze finanziarie e dare strumenti condivisi in Ue per lavorare in questo ambito, la IDD svolge la stessa funzione nel ramo delle assicurazioni. Sia per gli strumenti finanziari che per i prodotti assicurativi si dovrà indicare il costo dei servizi, in modo che risultino evidenti tutte le voci. Verrà inoltre esplicitato se si tratti di un consulente, di un distributore indipendente e i legami che si hanno con la compagnia assicurativa.

Il cliente dovrà quindi essere informato su ogni elemento e sapere anche il proprio profilo di rischio, così da capire consapevolmente a cosa espone i propri soldi. E il tutto, dovrà essere spiegato in un documento di massimo tre facciate di un foglio A4, scritto con un linguaggio chiaro e semplice. Questo dovrà essere consegnato al cliente in via precontrattuale, ossia senza obbligo di acquisto. Sarà l’interessato a prendersi il tempo per leggerlo e analizzarlo in autonomia, prima di decidere se sottoscrivere o meno il contratto.

Altra novità della direttiva sui prodotti assicurativi, molto simile ancora una volta a quanto è stato disposto con la MiFID II, è la valutazione, da parte del distributore, del grado di conoscenza del prodotto da parte del cliente. La Idd prevede che si definisca un profilo di rischio e che in base ad esso venga poi venduto il prodotto. Le regole di profilatura e adeguatezza da seguire sono quelle stabilite dalla normativa sulla consulenza, in modo che si abbiano criteri di valutazione condivisi. Inoltre il cliente dovrà essere seguito non solo in fase pre-acquisto, ma anche nella fase successiva. Il consulente dovrà quindi effettuare un monitoraggio, valutando bene necessità e richieste del cliente.

05/10/2018 | Categorie: Assicurazioni , Investimenti Firma: Redazione