NEWS

I servizi e attività di investimento

La disciplina sui servizi e attività di investimento si caratterizza per perseguire un duplice obbiettivo della tutela degli investitori e della integrità dei mercati mediante l’individuazione di regole che presidiano le attività svolte dagli intermediari finanziari. Il termine “servizio di investimento” va a identificare tutte quelle attività oggetto di riserva, ossia che possono essere fornite esclusivamente da intermediari, dotati di una specifica autorizzazione rilasciata, a seconda dei casi, dalla Consob o dalla Banca d’Italia.
La MIFID recepita nel Testo Unico della Finanza prevede otto servizi e attività di investimento, a differenza dei cinque della precedente normativa. Tutti i servizi e attività di investimento hanno per oggetto gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni, derivati) e il loro elenco è specificato all’art.1 comma 5 del TUF :
1. Negoziazione per conto proprio
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti
3.Sottoscrizione e/ o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
4. Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente
5. Gestione di portafogli
6.ricezione e trasmissione di ordini
7.Consulenza in materia di investimenti
8.Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Negoziazione per conto proprio : secondo il TUF si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività di market maker (il soggetto che si propone, sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di
negoziazione e, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti. Detto in termini pratici la negoziazione per conto proprio è l’attività tramite cui l’intermediario, su richiesta del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà oppure li acquista direttamente dal cliente stesso (si dice che l’intermediario opera in “contropartita diretta”). Bisogna sottolineare che il nuovo TUF fa esplicito riferimento agli ordini dei clienti e quindi la negoziazione per conto proprio rappresenta una modalità di esecuzione degli ordini, successivo servizio di investimento (esecuzione di ordini per conto dei clienti). Ne discende che l’intermediario che presta il servizio di negoziazione per conto proprio non deve essere autorizzato solo per questo servizio ma anche per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Nell’attività di negoziazione per conto proprio l’intermediario :
-impegna “posizioni proprie”, esegue cioè gli ordini di acquisto o di vendita dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio;
-entra nel contratto di compravendita di compravendita come controparte diretta dei clienti
-esegue gli ordini dei clienti
In questo modo, se un investitore vuole comprare o vendere dei titoli, deve rivolgersi ad un intermediario autorizzato all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti . Se l’intermediario è poi anche autorizzato alla negoziazione per conto proprio, ha la possibilità di internalizzare l’ordine ma cercando per il cliente il miglior risultato possibile.Esecuzione di ordini per conto dei clienti : è il servizio con cui l’intermediario, in una posizione quasi passiva, ossia senza nessun intervento che non sia automatico, su richiesta del cliente, acquista e vende strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione. Questo significa che l’intermediario, che ha ricevuto l’ordine di acquisto e di vendita, individua fra più sedi di negoziazioni, ossia mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzazione dell’ordine.
La sottoscrizione e/o collocamento : è il servizio nel quale l’intermediario, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) attraverso offerte mediante l’intervento di uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (promotori finanziari, sportelli bancari….) provvederanno al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, vengono collocati per la prima volta sul mercato. Mentre si tratta dl collocamento, quando è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti
Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento può essere avvenire :
– con garanzia : l’intermediario garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi, oppure, li sottoscrive esso stesso e poi li vende al pubblico. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimassero inveduti, l’intermediario collocatore resterebbe proprietario degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure sarebbe costretto ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia.
– senza garanzia : l’intermediario si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane solo all’emittente.
Gestione del portafoglio : si intende l’affidamento delle risorse individuali di un investitore ad un intermediario autorizzato (SIM, banche, SGR e agenti di cambio) che, nel rispetto del mandato conferitogli e delle disposizioni legislative vigenti, ha il compito di gestire il patrimonio dell’investitore, cercando di trovare un giusto equilibrio tra rischio e rendimento, in relazione alle esigenze, agli obiettivo e alla propensione al rischio. L’obbligo di gestire, comprende tanto l’obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa e opportunità di investimento, quanto l’obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni. L’elemento caratterizzante il servizio di gestione del portafoglio va individuato nella finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile.
Consulenza in materia di investimenti : è definita come la prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a una o più operazioni su strumenti finanziari.
La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla
considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.Ricezione e trasmissione di ordini : attraverso questo servizio di investimento, l’intermediario che ha ricevuto l’ordine di acquisto o di vendita del cliente, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione. Attraverso il servizio di trasmissione di ordini, il cliente delega l’intermediario nella selezione di un altro operatore il quale provvederà ad eseguire l’ordine del cliente. Sarà, quindi, cura e dovere dell’intermediario che ha ricevuto l’ordine, cercare il negoziatore capace di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.
Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione : con l’abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi, ossia il vincolo di eseguire gli ordini dei clienti in un mercato regolamentato, ci sarà la possibilità per gli intermediari di poter organizzare un proprio mercato, con regole neutre, che non favoriscono nessuno, per agevolare la conclusione di operazioni al proprio interno. In questo modo accanto ai mercati regolamentati, potranno nascere i cosiddetti sistemi multilaterali di negoziazione, sui quali potranno essere quotati e negoziati gli stessi titoli quotati e negoziati sui listini ufficiali. I sistemi multilaterali di negoziazione consistono nella gestione di sistemi in cui, in base a regole predeterminate, si incontrano proposte di acquisto e vendita di titoli e si concludono contratti e sono quindi paragonabili ai mercati regolamentati , con la diversità che possono essere gestiti non solamente da società di gestione del mercato ma anche da intermediari autorizzati alla prestazione del seguente servizio di investimento.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione