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I servizi accessori nella MIFID

I servizi accessori vengono elencati all’art. 1, comma 6, del TUF. Come per i servizi di investimento anche in questo caso l’elenco dei servizi accessori è di carattere tassativo, cioè a numero chiuso, salva la possibilità per il Ministro dell’economia e delle finanze (art.18, comma 5, del TUF) di individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, nuovi servizi accessori. I servizi accessori previsti dal TUF sono :
1. la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi
2.la locazione di cassette di sicurezza
3.la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito;
4.la consulenza alla imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;
5.servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento
6.la ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari;
7.l’intermediazione in cambi,quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento;
8.le attività e i servizi individuati con regolamento del ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca D’Italia e la Consob, e connesse alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.Per quanto concerne la definizione dei singoli servizi accessori elecati sopra si rinvia a specifiche trattazioni, mentre di seguito, si vedranno i principi generali che regolano la prestazione dei servizi accesori.
La prestazione dell’ accessororietà deve essere intesa in senso “soggettivo”, ossia lo svolgimento di un servizio accessorio non è subordinato all’esercizio da parte dell’intermediario di un servizio di investimento. Bisogna altresì precisare che la necessità di un collegamento oggettivo con un o più servizi di investimento, è esplicitamente richiesta dal legislatore solo per alcuni servizi accessori mentre per altri è solo eventuale, così l’intermediazione in cambi e la concessione di finanziamenti devono avere un collegamento specifico alla prestazione dei servizi di investimento. I servizi accessori, poiché non sono sottoposti a riserva di legge, possono essere svolti da chiunque.
Per quanto concerne le regole generali di comportamento, l’art. 21, del TUF , stabilisce che quando i servizi accessori sono prestati da soggetti abilitati, questi ultimi devono osservare le stesse regole stabilite per l’esercizio dei servizi di investimento. La ragione per cui, quando prestati dagli intermediari autorizzati, i servizi accessori devono essere esercitati nel rispetto delle regole di comportamento sancite dal testo unico della finanza e dai relativi regolamenti attuativi è ascrivibile nella superiore capacità di attrazione del pubblico da parte degli intermediari rispetto agli altri soggetti. La tutela che gli investitori ricevono nella prestazione dei servizi di investimento si allarga per tale ragione anche ai servizi accessori. La direttiva comunitaria stabilisce che nella prestazione dei servizi accessori le imprese di investimento devono agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti, rispettando in particolare i seguenti principi : fornitura di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti; informazioni appropriate su servizio, acquisizione di informazioni sul profilo del cliente, formalizzazione contrattuale, rendicontazione del servizio. Mentre per i soggetti, diversi dalle imprese di investimento, che prestano i servizi accessori devono comportarsi seguendo le norme prescritte dal diritto comune, usando sempre la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.
Si ricorda, che per la prestazione dei servizi accessori, tranne per la concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l’impresa che concede il credito o il prestito, non è prevista la forma scritta tra intermediario e cliente ma questo non significa che non possa essere stipulato per iscritto le condizioni del contratto.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione