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I conti dormienti

Per qualcuno la dicitura “conti correnti dormienti” forse indica un horror-movie italiano di serie b … Invece, per la maggior parte degli italiani, rappresenta la definizione che lo Stato ha dato a quei conti correnti, che non hanno compiuto per 10 anni consecutivi alcuna operazione. Purtroppo nonostante l’avvicinarsi della scadenza del tempo utile per il riscatto delle quote versate su tali conti (26 Agosto 2008), molte persone non hanno idea di come fare per riscattarle e addirittura non sono a conoscenza se il loro conto è interessato da tale status. Le associazioni dei consumatori sono insorte denunciando, oltre alla scarsa informazione, una vera e propria “rapina legalizzata” a danno dei clienti. Ma proprio per fornire chiarezza e informazione, ripercorriamo l’iter di sviluppo di questo controverso provvedimento.
Tutto nasce con la Finanziaria 2006 del Governo Prodi, che stabiliva un sistema di indennizzo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, con l’istituzione di un fondo ad hoc, e la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratoti precari nella Pubblica Amministrazione. Ufficialmente l’operazione è partita con il DPR del 17 Febbraio del 2007 , che ha stabilito che i conti correnti bancari o assicurativi, i depositi di denaro, le cassette di sicurezza, i libretti di risparmio, gli assegni circolari mai rimborsati e i titoli azionari o obbligazionari di persone decedute o scomparse che non risultano essere movimentati da più di 10 anni sono dichiarati “conti dormienti” e come tali confluiranno nel Fondo prestabilito. Tale Fondo sarà gestito da una Commissione direttamente nominata dal Ministero dell’Economia. Naturalmente l’operazione che porterà i conti a confluire nel fondo non sarà automatica: difatti la banca dovrà comunicare agli interessati la loro posizione, quest’ultimi avranno 6 mesi di tempo dal ricevimento della raccomandata con la comunicazione per effettuare un qualunque movimento, che annullerà la procedura. Per coloro che al momento del Decreto 117/07 avevano il conto inattivo da più di dieci anni, la banca deve aver inoltrato loro nei 6 mesi successivi alla pubblicazione del decreto la comunicazione riportando la possibilità per il cliente di dare una risposta, entro quattro mesi,  e fare un movimento qualsiasi che interrompa l’iter di accantonamento.

La comunicazione della banca avviene solo per conti che hanno un importo non inferiore a 100 euro, difatti sotto tale soglia non c’è nessuna comunicazione.
Per quanto concerne le tipologie di “movimenti” da effettuare, basta un versamento, un prelievo o anche semplicemente la richiesta dell’estratto conto. Se una di queste operazioni non si concretizza il rapporto si chiuderà automaticamente e i soldi non potranno in nessun modo essere recuperati. Bisogna altresì sottolineare che non vengono considerati “movimenti” il pagamento di bollette con domiciliazione bancaria, le utenze del gas, del telefono  né altri pagamenti automatici come bonifici effettuati da terzi.
Mentre per il “risveglio” dei conti correnti dormienti è abbastanza semplice, dovendo effettuare una delle semplici operazioni sopra indicate e nel caso di più conti intestai alla stessa persona basta una operazione su uno dei conti per “risvegliarli” tutti, più complicato appare invece per i libretti e titoli al portatore. Difatti in questo caso, visto che non è possibile risalire al titolare del rapporto, è meglio che l’interessato si rechi in banca. Difatti nelle varie filiali è apposto un elenco cartaceo con il numero dei libretti, così il diretto interessato può venire a conoscenza della propria situazione. Altra situazione quella relativi ai conti correnti domiciliati alla posta. Dal 28 Febbraio ,infatti, sono presenti nelle varie Poste d’Italia gli elenchi relativi ai vari libretti ed in più verranno effettuate delle comunicazione direttamente agli interessati. L’aspetto particolare risiede nel fatto che la comunicazione che la Posta effettua, a differenza di quella delle banche che risulta essere obbligatoria, è soltanto eventuale.

La situazione fin qui analizzata risulta essere abbastanza chiara, ma molto tortuosa. Infatti non è semplice accedere a questi elenchi soprattutto per chi, come le persone anziane, non hanno dimestichezza con tali situazioni. Inoltre le comunicazioni delle banche sono altamente imprecise, calcolando che il 26 Agosto scadrà il termine per i proprietari dei libretti per vedere restituite le proprie somme. Tutto ciò ha generato un vento di polemiche soprattutto da parte delle Associazioni dei Consumatori, che hanno chiesto la proroga dei termine ed una informazione più capillare. Le colpe per la carente e a volte assente comunicazione è da ravvedersi, soprattutto, nell’ enorme movimento di denaro generato dalla situazione dei conti dormienti. Difatti secondo una ricerca Adusbef i numeri che coinvolgono l’intera operazione sono incredibili: 500mila posizioni bancarie e 700mila per quanto riguarda i libretti e buoni fruttiferi postali, che permetteranno di incassare allo Stato una cifra intorno ai 10 miliardi di euro per quanto riguarda i conti correnti e 950 milioni di euro per quel che riguarda i libretti e buoni nelle Poste. Da qui si comprende come la situazione sia davvero altamente delicata. Tanto è vero che molte persone si sono interrogate sulla possibilità che gli eredi possano, al momento del decesso del loro congiunto, non essere informate dalla banca o dall’intermediario delle somme presso di loro. La soluzione è semplice. Se il de cuius ha riportato nel testamento la somma non ci sono problemi. Ove ciò non si verificasse gli eredi si devono recare presso la banca, la quale comunque sia è obbligata ha inviare una comunicazione scritta all’ultimo indirizzo conosciuto del cliente. Comunque è previsto che ogni 31 Marzo l’elenco dei conti dormienti, per il quale nell’anno precedente si siano configurate le condizioni per la devoluzione al Fondo, venga pubblicato a cura degli intermediari su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre gli eredi possono avvalersi sempre delle norme a tutela degli eredi del Codice Civile.
L’analisi fin qui realizzata ci fa capire come l’argomento sia spinoso e complesso. Ora, indipendentemente dalla varie polemiche politiche, sembra corretto e doveroso risarcire chi ha subito un danno finanziario ma appare, forse, errato che siano i clienti delle banche a dover pagare e non direttamente le banche stesse autrici ,molto spesso, delle disgrazie dei loro clienti.

17/04/2008 | Categorie: Il caso della settimana Firma: Redazione