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I conflitti di interessi

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Il seguente articolo potrebbe riassumersi in una breve e concisa frase, che da sola spiega, l’indirizzo del legislatore nei confronti dei conflitti di interesse in cui gli intermediari si possono trovare quando prestano i loro servizi alla clientela : “Evitate i conflitti di interesse e , se non riuscite totalmente, comunicatelo ai vostri clienti”.
L’estensione territoriale in diversi paesi e la gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari prestano contemporaneamente, hanno aumentato le possibilità che possano verificarsi situazioni di conflitto tra le attività degli intermediari e gli interessi dei clienti investitori.
Le situazioni conflittuali degli intermediari sono diverse e non sempre riconoscibili a priori, una banca per esempio potrebbe concedere contemporaneamente credito, svolgere attività di merchant bank, emettere obbligazioni, collocare presso il pubblico i fondi comuni della propria società di gestione del mercato, consigliare titoli della propria società o del gruppo di appartenenza, insomma gli intermediari giornalmente si trovano in condizioni che potrebbero, non favorire gli interessi dei cliente ma quello proprio con il pericolo di possibili ripercussioni sulla stabilità e integrità dei mercati finanziari.
Prima di esaminare il concetto di conflitto di interessi nell’ambito della regolamentazione dei servizi di investimento, si faccia una piccola premessa in relazione agli interessi dei clienti e quelli degli intermediari. Infatti gli interessi dell’intermediario e quelli dell’cliente non coincidono quasi mai, se non mai. Il cliente vuole conseguire il massimo rendimento con il minor rischio, mentre l’intermediario vuole guadagnare il più possibile in relazione ai servizi offerti alla clientela. Nelle regole di condotta degli intermediari finanziari (ed. Giuffre, 2004), il F. Sartori scrive “il concetto di conflitto d’interesse rileva, quindi, prima ancora che da un punto di vista giuridico da un punto di vista economico; ed è agevole comprendere come tali reciproci interessi siano in contraddizione l’uno con l’altro e come lo stesso rapporto tra cliente e intermediario sia caratterizzato da una tensione permanente fisiologica che diventerà patologica ogni qual volta lo stesso intermediario deciderà intenzionalmente di sacrificare l’interesse del risparmiatore per avvantaggiare sé o un terzo. Di conseguenza tale categoria comprende sia la mera concorrenza di interessi che l’effettivo conflitto”.La situazione di “tensione” fra intermediario e cliente si origina quando l’intermediario è portatore di un interesse in conflitto a quello dell’investitore, ossia l’intermediario potrebbe essere indotto a privilegiare interessi diversi rispetto a quelli del cliente nei confronti del quale presta un servizio.
Il legislatore comunitario e nazionale hanno come obiettivo di assicurare che gli intermediari agiscano sempre nell’interessi dei clienti. A tale scopo è richiesto agli intermediari di dotarsi di sistemi e procedure che consentano l’individuazione delle situazioni di conflitto e la gestione delle stesse in modo da evitare che possano pregiudicare gli interessi del cliente. Gli intermediari devono individuare quelle misure che ragionevolmente considerano idonee allo scopo di evitare che i conflitti di interesse, incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La direttiva MIFID richiede quindi agli intermediari, secondo un’ampia autonomia organizzativa, di identificare preventivamente ed analizzare le situazioni di conflitto di interessi ed adottare i modelli organizzativi volti a prevenire o limitare l’insorgenza di situazioni di conflitto. In situazioni conflittuali, gli intermediari hanno l’obbligo di informare la clientela della situazione e dell’origine del conflitto e al cliente, una volta informato, spetterà la decisione di accettare il rischio e procedere o meno all’operazione.
L’art. 18 della direttiva MIFID, recepita dal regolamento congiunto di Banca d’Italia e Consob, individua le ipotesi di conflitto di interesse tra intermediari e clienti in sede di prestazione di servizi di investimento e di quelli accessori. Bisogna altresì precisare, che la normativa non identifica solo nell’impresa di investimento, quale portatore ipotetico di origine dei conflitti con i clienti, ma vengono inclusi altri soggetti che sono impegnati nella attività cosiddette “a rischio di conflitto” come dirigenti, dipendenti, agenti collegati. La determinazione dei conflitti d’interessi potenzialmente pregiudizievoli per i clienti trovano identificazione in alcune situazioni che potrebbero essere pericolose per i clienti. Altresì, si specifica, che il legislatore comunitario e nazionale, non hanno voluto imporre un rigido elenco “standard” di possibili conflitti tra intermediari e clienti, ma piuttosto, si è cercato, di stabilire regole e principi basi, idonei ad identificare le situazioni a rischio di conflitto.Le ipotesi di possibile conflitto tra intermediario e cliente sono identificate nei seguenti casi :
• le stesse imprese ( i soggetti rilevanti o le persone aventi un legame di controllo con le imprese) realizzano un guadagno finanziario od evitano una perdita a spese del cliente;
• le imprese o i predetti soggetti hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o nell’operazione realizzata per conto di quest’ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
• le imprese o i predetti soggetti hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
• le imprese o i predetti soggetti svolgono la stessa attività del cliente;
• le imprese o i predetti soggetti ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per il servizio.
Inoltre gli intermediari devono redigere una politica di gestione dei conflitti di interessi. Tale politica deve consentire di determinare sia le possibili situazioni che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse con i clienti sia le procedure da seguire per gestire tali conflitti. Detto in termini pratici, gli intermediari devono identificare le possibili fonti di conflitto, strutturare idonei presidi organizzativi, e determinare le regole da applicare nella gestione dei conflitti. Le suddette regole devono essere formulare per iscritto in funzione della dimensione e dell’organizzazione dell’impresa e della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività esercitata.
In aggiunta a quanto detto, le predette procedure, devono tenere in considerazione delle possibili situazioni di conflitto derivanti dall’attività dei cosiddetti soggetti rilevanti (amministratori, soci, dirigenti, agenti collegati, impiegati dell’intermediario o di un agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell’intermediario o di un agente collegato dell’intermediario e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all’intermediario o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento) i quali devono svolgere la loro attività con un grado di indipendenza appropriato. Tali misure e procedure devono essere volte a :
• impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno i più clienti;
• garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
• eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
• impedire o limitare l’esercizio di un’influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
• impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quanto tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.
Inoltre le informazioni da comunicare ai clienti in merito ai conflitti di interessi devono essere fornite su un supporto durevole e devono essere dettagliate così da consentire al cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interessi. Le imprese di investimento devono tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportano i tipi di servizi di investimento che possano comportare un conflitto di interesse con i clienti.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione