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Gli obblighi di comportamento nello svolgimento dei servizi di investimento

La disciplina relativa agli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento prevede una serie di regole di condotta poste a tutela degli investitori, i quali devono pervenire “consapevolemente” a scelte di investimento rispondenti alle loro reali esigenze. Il fondamento di tutta la disciplina riguardante le norme di comportamento poste nei confronti degli intermediari trova suo fondamento nella centralità dell’interesse del cliente rispetto a tutti gli altri interessi propri dell’intermediario. Infatti gli intermediari, in primis, devono agire in modo onesto ed equo nell’interesse degli investitori e nell’integrità dei mercati finanziari.
L’insieme dei principi a carico degli intermediari hanno il fine di rendere cosciente l’investitore sulla natura dei servizi di investimento e sul tipo specifico di strumenti finanziari proposti, nonché sui rischi connessi, il tutto affinché gli investitori possano prendere decisioni con cognizione di causa. Le disposizioni di comportamento degli intermediari verso la clientela si suddividono, da una parte, in principi e criteri riferibili alla prestazione di tutti servizi di investimento e di contro di quelli accessori, e , dall’altra parte, in norme finalizzate alla singola operazione del cliente.
Bisogna altresì dire, che le norme di condotta degli intermediari non sono circoscritte solo nel modo di “agire” nei confronti della clientela ma si allargano anche agli stessi profili organizzativi e procedurali dell’impresa.L’art. 21 del TUF (Criteri generali) stabilisce una serie di principi a cui deve conformarsi la condotta degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.u. bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

22/01/2008 | Categorie: Finanza personale Firma: Redazione