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Flottante

 Rappresenta la parte del capitale sociale effettivamente in circolazione sul mercato azionario.

La Borsa Italiana S.p.A. richiede alle società specifici requisiti (requisiti formali) in termini di flottante minimo per l’ammissione a quotazione: si richiede un flottante minimo pari al 25% del capitale, per le azioni negoziate nei segmenti di Borsa, e del 20%, per le azioni negoziate sul Nuovo Mercato; in questa percentuale non sono incluse le partecipazioni azionarie di controllo e le partecipazioni vincolate da patti parasociali che prevedono limiti alla trasferibilità delle azioni, le partecipazioni azionarie superiori al 2% salvo che la Borsa italiana, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga.

Una volta ammessa a quotazione la società deve mantenere il requisito relativo al flottante; infatti, la carenza di negoziazioni sul proprio titolo può comportare la revoca dell’ammissione a quotazione.

Le azioni con un flottante di poco superiore al 25% e caratterizzate da bassi volumi di scambio sono dette titoli sottili.
 

  

13/10/2013 | Categorie: Nozioni e personaggi Firma: Redazione