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Factoring

 Il contratto di factoring è disciplinato dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Attraverso il factoring un creditore (un imprenditore) può cedere i propri crediti presenti o futuri ad un operatore, chiamato factor, il quale diventa titolare dei crediti e, solitamente, anticipa al cedente il loro valore scontato ad un dato tasso. La prima distinzione che è possibile cogliere è tra factoring pro solvendo in cui il cedente rimane responsabile del buon fine dei crediti ceduti; factoring pro soluto in cui il rischio di insolvenza rimane a carico del factor.

Non tutti gli operatori finanziari possono divenire cessionari di crediti e, di conseguenza, solo alcuni operatori possono assolvere la funzione di factor; in generale solo le banche e gli intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico bancario possono essere cessionari di crediti. La legge 52/91 dispone che possono essere ceduti crediti già esistenti e, sotto certe condizioni, anche crediti futuri che sorgeranno da contratti stipulati entro determinate scadenze.

Poiché il factor può offrire all’impresa creditrice diverse tipologie di servizi, tra le quali non è necessariamente ricompresso il finanziamento, si distingue tra: conventional factoring: il factor si occupa di curare la gestione e l’incasso e dei crediti e di finanziare il cedente mediante lo smobilizzo anticipato dei crediti stessi, eventualmente garantendone anche il buon fine; maturity factoring: l’intermediario svolge le funzioni di gestione dei crediti e di garanzia, ma non concede alcun finanziamento al cedente, in quanto esso acquista la disponibilità delle somme di denaro alla loro naturale scadenza contrattuale.  

09/10/2013 | Categorie: Nozioni e personaggi Firma: Redazione